COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70/LND del 18.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ANTONIO FREZZINI TESSERATO PER LA SOCIETA’ CORVARO 2012 E DELLA SOCIETA’ CORVARO 2012 E DEL CALCIATORE EMANUELE AMANZI TESSERATO PER LA SOCIETA’ SANT’ANATOLIA E DELLA SOCIETA’ ASD SAT’ANATOLIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70/LND del 18.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ANTONIO FREZZINI TESSERATO PER LA SOCIETA’ CORVARO 2012 E DELLA SOCIETA’ CORVARO 2012 E DEL CALCIATORE EMANUELE AMANZI TESSERATO PER LA SOCIETA’ SANT’ANATOLIA E DELLA SOCIETA’ ASD SAT’ANATOLIA Con nota del 19-6-2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il calciatore Antonio FREZZINI, tesserato per la società A.S.D. Corvaro 2012 per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS ed, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS la società di appartenenza ASD Corvaro 2012 per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato; deferiva inoltre il calciatore Emanuele AMANZI tesserato per l’ASD Sant’Anatolia per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 30 comma 4 dello Statuto Federale ed all’articolo 15 comma 1 e 2 del CGS. L’Organo requirente, a sostegno del deferimento, deduceva che, a seguito di remissione degli atti da parte della stessa Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio, aveva svolto indagini in merito agli accadimenti della gara Corvaro 2012- Sant’Anatolia dalle quali era scaturito che, nel corso della gara in questione, i due calciatori erano stati espulsi per reciproche scorrettezze. Dopo l’espulsione giunti negli spogliatoi il calciatore Amanzi, chiesto il permesso ad un dirigente della società Corvaro 2012 presente, era entrato nello spogliatoio avversario ed aveva fatto per chiedere scusa e stringere la mano in segno di riappacificazione con il Frezzini; questi, per tutta risposta, gli aveva sferrato un forte pugno al volto, tanto da provocarne la caduta a terra ed il subitaneo svenimento. I calciatori in campo e l’Arbitro venivano a quel punto richiamati dalle grida e le invocazioni di aiuto che provenivano dagli spogliatoi e, dopo aver sospeso la gara, si recavano in loco dove constatavano che il calciatore era a terra esanime apparentemente colpito da un malore. Veniva subito chiamata l’ambulanza che arrivava di lì a poco ed il calciatore accennava a riprendersi ma, in totale stato confusionale, non era in grado di riferire puntualmente l’episodio di violenza subito. I compagni di squadra a quel punto, ignari ancora degli avvenimenti, ritenendo le condizioni del compagno molto gravi rinunciavano al prosieguo della gara. Nel corso delle indagini altresì la Procura Federale accertava che il calciatore Amanzi aveva successivamente presentato una querela, non avendo ricevuto le scuse del calciatore avversario, querela che aveva poi rimesso a seguito del pagamento da parte del Frezzini di e 800,00 per le spese che l’INPS non aveva voluto riconoscere. La Procura Federale riteneva quindi accertata la violazione da parte del Frezzini dell’articolo 1 comma 1 CGS per il gesto di violenza posto in essere nei confronti del calciatore avversario negli spogliatoi e riteneva altresì accertata da parte dell’Amanzi la violazione della cosiddetta clausola compromissoria contenuta nello Statuto Federale per aver adito la Giustizia Ordinaria senza la prescritta autorizzazione federale. Venivano altresì deferite le società di appartenenza dei due calciatori per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per far pervenire eventuali scritti difensivi. Nella riunione compariva il Sig Amanzi Remo in rappresentanza del figlio Emanuele, mentre risultavano assenti tutti gli altri deferiti, benché ritualmente convocati, che non facevano pervenire scritti difensivi. Il rappresentante della Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti nelle violazioni rispettivamente ascritte e l’irrogazione conseguente nei confronti del calciatore FREZZINI di cinque gare di squalifica, del calciatore AMANZI di sei mesi di squalifica ed € 500,00 di ammenda, della società CORVARO 2012 di € 250,00 di ammenda e della società S. ANATOLIA di un punto di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda. Il Sig. Amanzi richiedeva il proscioglimento od l’irrogazione di una sanzione minima considerando che si tratta di una gara di 3^ categoria e che il calciatore era del tutto ignaro che per presentare la querela doveva richiedere l’autorizzazione federale e, comunque, la stessa è stata ritirata. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti al calciatore Frezzini siano provati, anche in forza della dichiarazione confessoria resa e si connotino per la estrema gravità. Infatti il calciatore, pur essendo stato vittima a sua volta in campo di scorrettezze da parte dell’avversario, a mente ormai fredda ed all’interno degli spogliatoi, ha reagito proditoriamente all’avversario che si era recato nel suo spogliatoio per chiedergli scusa ed offrire la riappacificazione, colpendolo con un forte pugno al volto mentre questi gli porgeva la mano per la rituale stretta. La sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale è però del tutto sparametrata per difetto rispetto sia agli accorsi sia, soprattutto alle conseguenze reali e potenziali del gesto. Infatti il calciatore colpito è stramazzato al suolo svenuto e questo accadimento è stato rilevato nell’immediatezza dal direttore di gara che registra appunto come l’Amanzi risultasse esanime e privo di conoscenza; successivamente doveva intervenire l’ambulanza e le condizioni del ferito apparivano talmente gravi da indurre i suoi compagni di squadra a non riprendere la gara che veniva definitivamente sospesa. La stessa società Corvaro 2012 nella dichiarazione fornita alla Commissione Disciplinare aveva riconosciuto la apparente gravità delle condizioni del calciatore affermando che, in effetti, non vi erano più le condizioni per riprendere la gara. Il referto medico parla infatti di “Trauma cranico minore” e solo per fortuna e per la fibra dell’atleta infortunato la prognosi è stata limitata a tre giorni, successivamente prolungati a cinque. La sanzione richiesta è quella minima per i gesti di violenza consumata in campo, mentre qui si parla di un fatto avvenuto negli spogliatoi a freddo ed in un contesto in cui l’aggredito aveva completamente abbassato qualsiasi barriera protettiva offrendo la mano in segno di pace al colpevole. Appare quindi congrua una sanzione di mesi quattro di squalifica, solo parzialmente attenuata dalla confessione piena resa dall’incolpato. Per quanto attiene al calciatore Amanzi deve invece farsi riferimento alla precedente giurisprudenza della Commissione Disciplinare che qui brevemente si richiama. Nel caso di eventi violenti consumati tra tesserati al di fuori della gara, sia prima che dopo o che riguardino tesserati che, per vari motivi, non facciano parte, o come nella specie, non facciano più parte dell’evento agonistico proprio, non vi è ragione per invocare la riserva di giurisdizione domestica che il deferimento vuole tutelare. Nella specie, lo si ricordi, si trattava di due calciatori espulsi dal campo e gli eventi sono accaduti nello spogliatoio di una delle due squadre, al di fuori della vista di tutti i calciatori partecipanti alla gara od a disposizione e del controllo del direttore di gara. Non vi è chi non veda come l’evento sportivo ha assunto solo il ruolo di luogo fisico, a margine del quale si è verificato il fatto lesivo, ma la dinamica che ha portato alla lesione è del tutto avulsa dal contesto sportivo. L’Organizzazione Federale non ha quindi alcun interesse a tutelare i protagonisti dell’evento con la riserva di giurisdizione domestica, né ha da temere alcuna intromissione del Magistrato ordinario che avrebbe solo da giudicare sulle lesioni procurate da una persona con un violento pugno al volto ad altra persona senza dovere entrare minimamente nell’Organizzazione Sportiva. Sul punto la Commissione non ignora che già dal lontano 1996 con la decisione pubblicata sul Com. Ufficiale 5/CF del 23-4-1996 la suprema magistratura federale aveva, incidentalmente, già affermato che l’autorizzazione del Presidente Federale non poteva avere ad oggetto l’esercizio dell’azione penale relativa ad un reato procedibile d’ufficio, ma solo l’esercizio di “azione legale ad iniziativa di parte”; così come ben conosce le decisioni di organi del CONI, come la decisione del 16-3-2009 (Setten/FIGC) assunta con lodo dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport del CONI, che ha statuito che “la materia penale, infatti, è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del “diritto sportivo” che è priva di potestas iudicandi e pertanto non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela”. Non ignora inoltre la Commissione la rilevanza della decisione più recente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport che, con lodo del 4 ottobre 2010, conforme al lodo (Setten/FIGC) e la ancora più recente decisione del 31-3-2011 (Grimaldi/FIGC) in cui il TNAS affermò: il Collegio non può che aderire alla giurisprudenza formatasi in merito all’interpretazione del vincolo di giustizia il quale deve ritenersi circoscritto alle materie conosciute o conoscibili dagli organi federali, in quanto di competenza della Federazione, in forza di norme federali, non potendo, di contro, ritenersi operante ove la tutela possa essere esercitata esclusivamente in sede penale”. Ancora più recente è però, ed anche di questa la Commissione ha tenuto debito conto, la decisione della Corte di Giustizia Federale a sezioni unite in merito al deferimento del calciatore De Lucia pubblicata sul comunicato ufficiale n. 317/CGF del 27-6-2013 nella quale il supremo Collegio della Giustizia Federale ha ribadito la distinzione tra i procedimenti che si instaurano d’ufficio e quelli procedibili a querela, ritenendo con ampia argomentazione che questi ultimi debbano essere sottoposti all’autorizzazione federale. Tutte le sopraccennate decisioni però attengono a fatti ben diversi da quelli di cui qui ci si occupa. In effetti sia il caso Setten che quello Grimaldi che il caso De Lucia sono riferibili ad eventi non di violenza consumata e di lesioni più o meno gravi, eventi peraltro sfuggiti al controllo arbitrale, ma ad eventi di natura amministrativa ovvero attinenti a rapporti economici od ancora a rapporti tra presidente e calciatori in ambito professionistico. Solo il caso della decisione “pilota” del 1996 della Corte di Giustizia Federale riguardava l’episodio relativo ad una testata sferrata da un calciatore ad un altro nel tunnel degli spogliatoi e sfuggita al controllo arbitrale. In quel caso però la decisione della Corte fu favorevole al calciatore, ritenendo non coperta dal vincolo di giustizia la proponibilità dell’azione civile di risarcimento, dopo che era intervenuta sentenza penale a seguito di procedimento instauratosi d’ufficio e la pronuncia sulla differenza tra azione d’ufficio ed azione sottoposta alla condizione di procedibilità fu incidentale e solo ad colorandum del più complesso ragionamento in merito all’azione civile di risarcimento. La Commissione Disciplinare ha ritenuto e ritiene di aprire ulteriore fronte di analisi in materia di vincolo di Giustizia quando si tratti di gesti di violenza sfuggiti al controllo arbitrale in quanto avvenuti al di fuori del recinto di gioco, ovvero al termine della gara o prima della stessa o tra tesserati che non abbiano mai fatto parte della gara o non ne facciano più parte. Ritiene infatti che ha pienamente ragione la Corte di Giustizia quando ragionando sistematicamente non esclude astrattamente il vincolo di giustizia federale in ogni materia penale. Diversamente opinando si arriverebbe alla assurda proposizione che non sarebbe soggetto alla clausola compromissoria l’atto di impulso, sia esso denuncia o querela, di un tesserato che si dolga, ritenendole diffamatorie, delle espressioni contenute in un comunicato ufficiale od in una decisione degli Organi di Giustizia Federale. I casi in cui la proposizione di atti di impulso in sede penale, potrebbe risultare eversiva dell’Ordinamento Federale e delle decisioni legittimamente assunte in sede disciplinare ed amministrativa sono molteplici e non tutti ipotizzabili a priori. Diverso è il caso del gesto di violenza del tutto avulso dalla gara. Si tratta in questo caso di eventi ben limitati e determinati nei quali l’unico interesse che può avere l’organizzazione sportiva è quello che, come in tutte le umane vicende, sia accertata la verità e vengano individuati i colpevoli. Nessun impatto può esservi nell’organizzazione dell’attività agonistica, nessuna limitazione o contestazione delle decisioni assunte dagli Organi amministrativi o di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., nessun nocumento al regolare andamento dei campionati. Anzi vi è tutto l’interesse a che i fatti vengano accertati e che possano essere usati tutti gli strumenti di indagine di cui le Forze di Polizia e la Magistratura ordinaria sono muniti e che difettano alla Giustizia Sportiva. Non è quindi questione di querela o di denuncia e quindi della durata delle lesioni, deve invece solo verificarsi se i fatti attengano all’evento agonistico, siano cioè avvenuti nella gara, ovvero siano estranei alla gara, siano cioè avvenuti prima o dopo o durante la sospensione di una gara, o tra protagonisti che non ne fanno parte, o non ne fanno più parte. Ciò non toglie che, in tutte le altre materie od occasioni, quando il fatto sia procedibile d’ufficio, nessuna autorizzazione dovrà essere richiesta, sia per l’introduzione dell’azione civile nel Giudizio Penale, sia per la proposizione della denuncia che è anzi dovere civico di ogni cittadino in quanto strumentale a far venire a conoscenza della Magistratura procedente di fatti gravi e che destano allarme sociale e comunque prevedono che l’attività punitiva dello Stato proceda senza la necessità d’impulso del privato con l’esercizio obbligatorio dell’azione penale. Diversamente opinando, sottoponendo ad autorizzazione la proposizione dell’atto di impulso dell’azione penale, si potrebbe sottintendere che l’Organizzazione Sportiva possa avere interesse a perseguirne alcuni e non altri, finendo con apparire obiettivamente come favoreggiatrice nei confronti dei presunti colpevoli per atti anche moralmente gravi oltre che produttivi di lesioni personali; il tutto senza avere, come nel caso che ci occupa, alcun supporto dagli atti ufficiali di gara essendo questi avvenimenti, per lo più, sfuggiti completamente al controllo degli Ufficiali di Gara. In conclusione nel caso che ci occupa la proposizione della querela non necessitava di alcuna autorizzazione proprio perché i fatti sono avvenuti al di fuori della gara, intesa come evento agonistico in atto, e tra tesserati che non ne facevano più parte per esserne stati espulsi, ed al di fuori del terreno di gioco. Il calciatore Amanzi deve essere quindi prosciolto e, conseguentemente, analogo provvedimento deve essere preso nei confronti della società di appartenenza. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio DELIBERA Di ritenere il calciatore Antonio FREZZINI e la società ASD CORVARO 2012 responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare al calciatore Antonio FREZZINI la squalifica per mesi quattro ed alla società ASD Corvaro 2012 l’ammenda di € 250,00. Di prosciogliere da ogni addebito il calciatore Emanuele AMANZI e la società ASD Sant’Anatolia. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria per le comunicazioni di rito.
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