COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70/LND del 18.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO LENOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MALLOZZI FABIO, DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 LND DEL 29.9.2013 (Gara: PRO CALCIO LENOLA – SERMONETA del 24.9.2013 Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70/LND del 18.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO LENOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MALLOZZI FABIO, DI AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 LND DEL 29.9.2013 (Gara: PRO CALCIO LENOLA – SERMONETA del 24.9.2013 Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ha contestato il contenuto del referto arbitrale, e ha chiesto pertanto una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive rispetto all'entità dei fatti. Nel rapporto del Direttore di gara risultano descritti dettagliatamente sia il comportamento del calciatore Mallozzi, il quale dopo essere stato espulso per aver colpito un avversario per una gomitata alla nuca, ha poi offeso e minacciato ripetutamente l'Arbitro e l'Assistente, sia il comportamento dei sostenitori della Pro Calcio Lenola, che dopo aver rivolto per tutta la durata dell'incontro pesanti insulti e gravi minacce all'Arbitro, nonché espressioni offensive, di contenuto particolarmente volgari alla Assistente, al termine della gara tentavano altresì di scavalcare la rete di recinzione; successivamente alcuni di loro si avvicinavano alla zona dello spogliatoio della Assistente, ove in quel momento si trovava anche l'Arbitro per le operazioni di fine gara, e colpivano ripetutamente la finestra dello stesso spogliatoio con pugni, sassi e sedie nel tentativo di sfondarla, sicché l'Arbitro si vedeva costretto a chiamare il 112 per un pronto intervento dei Carabinieri che, giunti dopo pochi minuti, riuscivano a ristabilire l'ordine. Ribadita la gravità e l'intollerabilità dei comportamenti posti in essere dai suoi sostenitori, deve quindi considerarsi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal G.S. Alla Soc. Pro Calcio Lenola; e parimenti congrua deve ritenersi altresì la sanzione comminato al calciatore Mallozzi Fabio per i fatti a lui addebitati. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo, come già anticipato sul C.U. n. 63 CDT dell’11.10.2013. La tassa di reclamo va incamerata.
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