COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATTEO PIRISI E DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO A.S.D.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG.
MATTEO PIRISI E DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO A.S.D.
Il Vice Procuratore Federale,
vista la denuncia-esposto del 25 giugno 2013, prot. 8685, inviata alla Procura Federale dalla
A.S.D. Futbol Montesacro di Roma a firma del proprio presidente Sig. Giuseppe Sacchetti con cui
si segnalavano le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Matteo Pirisi;
letta la dichiarazione resa dal Sig. Matteo Pirisi (matr. N. 6881407) tesserato all’epoca dei fatti per
la Società F.C. Pegaso A.S.D., partecipante al campionato regionale di Seconda Categoria della
LND – Comitato Regionale Lazio, attraverso la pubblicazione sul social network Facebook che qui
si riporta: “Finalmente Mercoledì, ore 17 campo Muratori si gioca contro le Merde. E’ bello vedere
che almeno la Lega Nazionale Dilettanti è pulita e non corrotta mentre per la FIGC…..”
ritenuto che tale dichiarazione viola i principi di lealtà, correttezza e probità da osservare in ogni
rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ed integrando nello specifico:
Un’espressione offensiva e denigratoria nei confronti dei tesserati e della società A.S.D. Futbol
Montesacro;
Giudizio gravemente lesivo nei confronti della F.I.G.C. nel suo complesso;
atteso che la dichiarazione pubblicata dal sig. Pirisi sul social network Facebook deve ritenersi
pubblica in quanto la stessa implica una comunicazione con più persone alla luce del carattere
pubblico dello spazio telematico in cui la stessa circola, integrando in tal modo la violazione
dell’art. 5 comma 4 del CGS
ritenuto pertanto che la condotta sopra descritta integra gli estremi della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, e dell’art. 5 comma 1 e 4 del C.G.S., ascrivibili al Sig. Matteo Pirisi (matr. N. 6881407),
tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Pegaso A.S.D., nonché, a titolo di responsabilità
oggettiva, alla società F.C. Pegaso A.S.D. ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del
C.G.S.;
vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Michele Sibillano;
visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
HA DEFERITO
alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – F.I.G.C.
Il Sig. Matteo PIRISI (matr. N. 6881407) tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. PEGASO
A.S.D.;
La società F.C. PEGASO A.S.D. (matr. 651201)
per rispondere:
il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1 e 4, del C.G.S., per avere
espresso, mediante dichiarazione rilasciata sul social network “Facebook” espressioni offensive e
denigratorie nei confronti dei tesserati e della società A.S.D. Futbol Montesacro e gravemente
lesive del prestigio della F.I.G.C.;
la società F.C. PEGASO A.S.D. della violazione di cui all’art. 4, comma 2, in relazione all’art. 5,
comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio
tesserato.
Convocati regolarmente i deferiti per la riunione del 10 ottobre 2013, alle ore 15,00, per la Procura
è presente l’Avv. Luca Sanzi.
Per i deferiti sono presenti il Sig. SCHETTINO ANDREA e il Sig. MATTEO PIRISI.
Il sig. PIRISI insiste su quanto già dedotto nella memoria difensiva, per quanto riguarda la
“privatezza” del profilo FACEBOOK e delle conseguenti comunicazioni ivi contenute.
Il Sig. SCHETTINO si riporta alla memoria difensiva trasmessa.
Per quanto riguarda le affermazioni sulla Società PEGASO fa presente il particolare stato d’animo
del calciatore e che comunque il tutto era da ascriversi a spirito goliardico e non offensivo.
La Procura, pertanto, conclude con l’affermazione di responsabilità per i deferiti, chiedendo di
comminare a:
il calciatore PIRISI MATTEO la qualifica per mesi sei;
la Società F.C. PEGASO A.S.D. l’ammenda di € 600,00 (seicentoeuro//00)
Tutto ciò premesso, questa Commissione, dopo ampia discussione, vagliati tutti gli elementi
raccolti e le odierne risultanze, rileva da un lato inattendibili le affermazioni dei deferiti circa la
incertezza dell’identità dell’autore del “messaggio” apparso sul social network Facebook, dall’altro,
viceversa, rispondente al vero il clima particolare che si era creato tra militanti e tifosi delle due
squadre di cui in atti.
Per questi motivi
DELIBERA
Di squalificare per mesi tre il calciatore PIRISI MATTEO;
Di comminare l’ammenda di Euro 600,00 (seicentoeuro//00) alla società F.C. PEGASO A.S.D.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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