COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ATLETICO FIDENE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3, DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO ALL’11.102013 AL DIRIGENTE VITALE VINCENZO E DI QUALIFICA PER 1 GARA AL CALCIATORE APRILE JACOPO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 2.10.2013 (GARA: ATLETICO 2000 – ATLETICO FIDENE DEL 14.9.2013 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ATLETICO FIDENE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3, DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA
RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO ALL’11.102013 AL DIRIGENTE VITALE VINCENZO E DI
QUALIFICA PER 1 GARA AL CALCIATORE APRILE JACOPO ADOTTATI DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 2.10.2013
(GARA: ATLETICO 2000 – ATLETICO FIDENE DEL 14.9.2013 – CAMPIONATO JUNIORES
REGIONALE)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe, in cui la Società ATLETICO FIDENE chiede la revoca di tutti i
provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto in
quanto il proprio calciatore JACOPO APRILE, tesserato nella stag. sport. 2012/2013 con la Società
ACES CASAL BARRIERA, ha preso legittimamente parte all’incontro di cui sopra, in osservanza di
quanto stabilito dall’art. 22 comam 6 del C.G.S.
Tale norma regolamentare, precisa la ricorrente, stabilisce che, nel caso di residuo di squalifica di
un calciatore da scontare nella stagione sportiva successiva, se proveniente da altra società,
questo dovrà scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova
Società di appartenenza.
Avendo la Società ricorrente operato in tal senso, non schierando il calciatore PARILE nella prima
gara del Campionato di Promozione del 14.9.2013, ribadisce la richiesta di annullamentno dei
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure con il C.U. indicato in oggetto.
Questa Commissione, dopo aver attentamente esaminato le carte in possesso, si è resa conto
della validità della richiesta di annullamento dei provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice
competente avanzato dalla Società ATLETICO FIDENE e, non avendo obiezioni da formulare a
tale riguardo, ha deliberato di accogliere il reclamo, come già anticipato sul C.U. N. 70 del
18.10.2013, revocando i provvedimenti di cui al C.U. n. 55 del 2.10.2013 ripristinando il risultato
della gara, conclusasi con il seguente punteggio:
ATLETICO 2000 – ALTETICO FIDENE 0 – 1
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