COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SETINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BERNOLA GISMONDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 61 DEL 10.10.2013 (Gara: LA SETINA – MISTRAL del 6.10.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SETINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BERNOLA GISMONDO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 61 DEL 10.10.2013
(Gara: LA SETINA – MISTRAL del 6.10.2013 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore BERNOLA GISMONDO a 2 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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