COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 17.10.2013 (GaraPEGASO – REAL TUSCOLANO del 13.10.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 76/LND del 25.10.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 15.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI VALERIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67
DEL 17.10.2013
(GaraPEGASO – REAL TUSCOLANO del 13.10.2013 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo al 31.12.2013 la squalifica del calciatore GIANNINI VALERIO.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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