COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24.10.2013 Delibere del Giudice Sportivo Gara: MOLASSANA BOERO – CANALETTO SEPOR del 20 ottobre 2013

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24.10.2013 Delibere del Giudice Sportivo Gara: MOLASSANA BOERO – CANALETTO SEPOR del 20 ottobre 2013 Il G.S. letti gli atti ufficiali, premesso che la gara è stata sospesa al 22’ s.t. per guasto all’impianto di illuminazione del campo Ca’ de Rissi; che la gara è stata altresì sospesa, una prima volta, al 24’ p.t. per dieci minuti a causa di sopravvenuta impraticabilità del terreno di giuoco dovuta al concretarsi di improvvise ed avverse condizioni atmosferiche; che, in effetti, in data 20 ottobre u.s. la città di Genova é stata colpita da forti precipitazioni a carattere temporalesco le quali hanno determinato l’accumulo di notevoli quantità di acqua piovana; che, comunque, la decisione dell’arbitro di sospendere la gara per dieci minuti per sopravvenuta impraticabilità del terreno di giuoco implica, ipso facto, che le condizioni atmosferiche fossero particolarmente avverse oltre che repentine; che, pertanto, può essere configurato un nesso di causalità tra la sopraccitata situazione meteorologica ed il danno successivamente verificatosi all’impianto di illuminazione del campo Ca’ de Rissi; che l’art. 29 co. 5 C.G.S., prevede che “i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno, etc.)” ivi comprese, deve intendersi, le condizioni di visibilità e/o agibilità per lo svolgimento e la prosecuzione della gara in relazione all’utilizzazione di adeguato impianto di illuminazione artificiale; che l’art. 29 co. 6 le. b) C.G.S., statuisce che il procedimento di cui al co. 5, quando non instaurato d’ufficio, è instaurato “su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara (come nel caso di specie, nde) o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara”; che dal referto arbitrale non consta la presentazione di alcuna riserva, verbale o scritta, presentata nei suddetti termini da parte della società ospite; che, in casi analoghi a quello in argomento, Questo Giudice Sportivo si è costantemente orientato nel senso di ordinare la ripetizione della gara; ciò premesso, dispone la ripetizione della gara secondo le indicazioni che saranno fornite dalla segreteria del Comitato Regionale Liguria.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it