COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società QUINZANESE Camp. 1° Categoria Gir. F Gara del 29.09.2013 tra Quinzanese / Orceana C.U. n. 21 del CRL datato 03.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società QUINZANESE Camp. 1° Categoria Gir. F Gara del 29.09.2013 tra Quinzanese / Orceana C.U. n. 21 del CRL datato 03.10.2013. La società QUINZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha comminato tre gare di squalifica al sig. TOGNI Marco, lamentando che il giocatore non aveva compiuto alcun atto di violenza nei confronti del calciatore avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini. La decisione del GS deve ritenersi corretta. Dal rapporto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – emerge chiaramente che il sig. TOGNI Marco ed un giocatore avversario si colpivano reciprocamente con una testata, senza procurarsi alcun danno ovvero conseguenze fisiche. L’atto compiuto dal TOGNI Marco, sia pur di modesta intensità, deve comunque essere giudicato quale atto violento e pertanto, anche alla luce di criteri abitualmente adottati da questa Commissione, la decisione del Giudice Sportivo merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it