COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società G.S.D. AFFORESE Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 29.09.2013 tra Bonola Calcio / G.S.D. Afforese C.U. n. 11 della delegazione di Milano datato 03.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società G.S.D. AFFORESE Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 29.09.2013 tra Bonola Calcio / G.S.D. Afforese C.U. n. 11 della delegazione di Milano datato 03.10.2013. La società G.S.D. AFFORESE ha proposto reclamo avverso la perdita della gara per 0 – 3 penalizzazione di 1 punto in classifica ed ammenda di € 150,00, comminata dal GS alla medesima Società, per non essersi presentata alla gara del 29.09.2013, chiedendo l’annullamento della decisione e, conseguentemente, chiedendo disputarsi regolare effettuazione della gara. La G.S.D. AFFORESE lamenta che la richiesta di spostamento della partita, avanzata dalla Società BONOLA CALCIO, non sia pervenuta all’Ufficio Programmazione Gara almeno 7 giorni prima dell’effettuazione dell’incontro e che il relativo modulo non fosse stato firmato da entrambe le Società, con autorizzazione della Delegazione Provinciale di pertinenza e pubblicato per l’ufficialità sul relativo Comunicato Ufficiale.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dagli elementi assunti, si evidenza che la richiesta di spostamento della gara, proposta dalla Società BONOLA CALCIO, non abbia invero rispettato tutte le formalità previste dalle norme federali.Si rileva inoltre come i successivi scambi di comunicazioni tra Società, abbiano indotto la G.S.D. AFFORESE a che la giornata di svolgimento della partita sarebbe invero stata il giorno 03.10.2013. Ne consegue che il reclamo proposto è da ritenersi fondato Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE Il reclamo proposto e annulla l’ammenda comminata pari ad € 150,00, la penalizzazione di 1 punto in classifica e la perdita a tavolino della gara per 0 - 3. Dispone la ripetizione della partita a cura della Delegazione Provinciale, l'accredito della tassa se versata.
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