COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD US BORNATO Camp. 1° Categoria Gir. E Gara del 6-10-2013 tra Bornato / Cazzago S. Martino C.U. n. 22 del CRL datato 10.10.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società ASD US BORNATO Camp. 1° Categoria Gir. E
Gara del 6-10-2013 tra Bornato / Cazzago S. Martino
C.U. n. 22 del CRL datato 10.10.2013
La società BORNATO ha proposto reclamo avverso la decisione dl G.S. che ha squalificato il calciatore ESPOSITO Mario per 2 Gare, per doppia ammonizione e per aver spintonato un avversario facendolo cadere.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il provvedimento disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi e per effetto dell'Art. 45 comma 3 lett. A del C.G.S., le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni non sono impugnabili in nessuna sede.
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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