COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società SALUS GERENZANO Camp. 3° Categoria Gir. B gara del 06-10-2013 tra AC Robur /Salus Gerenzano C.U. n. 17 della delegazione di Legnano datato 10.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società SALUS GERENZANO Camp. 3° Categoria Gir. B gara del 06-10-2013 tra AC Robur /Salus Gerenzano C.U. n. 17 della delegazione di Legnano datato 10.10.2013. La società SALUS GERENZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CATTANEO Simone per quattro giornate, l’allenatore BORGHI Angelo fino al 06.11.2013 nonché ha comminato l’ammenda di € 150,00 a carico della stessa società, lamentando l’eccessiva sanzione rispetto ai reali fatti accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: per quanto concerne l’allenatore BORGHI Angelo il ricorso è da dichiararsi inammissibile in quanto la sanzione comminata è inferiore ad un mese, così come indicato dall’art. 45 comma 3 lettera B del CGS. Per il calciatore CATTANEO Simone dal referto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - emerge in effetti un comportamento sicuramente da sanzionare a carico del calciatore che ha posto in essere una condotta antisportiva ma non violenta. Conseguentemente si ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata dal GS. Infine per quanto riguarda l’ammenda di € 150,00 alla luce del comportamento tenuto dai sostenitori della Salus Gerenzano – ben individuati dall’arbitro – nel corso della gara e al termine della stessa si ritiene congrua ed equa la sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto, DICHIARA L’inammissibilità del reclamo proposto per conto dell’allenatore BORGHI Angelo e, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore CATTANEO Simone da quattro a tre giornate. Conferma il resto e dispone l’accredito della tassa se già versata.
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