COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società GORLAGO Camp. Allievi Prov. Gir. F Gara del 06.10.2013 tra Gorlago / Brusaporto C.U. n. 13 della delegazione di Bergamo datato 10.10.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/10/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società GORLAGO Camp. Allievi Prov. Gir. F
Gara del 06.10.2013 tra Gorlago / Brusaporto
C.U. n. 13 della delegazione di Bergamo datato 10.10.2013
La società GORLAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore CATTANEO Federico sino al 10.12.2013 - lamentando come l’atto posto in essere dal calciatore fosse un atto non violento ed involontario.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva: nel rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - viene dettagliatamente descritto l’accaduto ed emerge con chiarezza come il calciatore CATTANEO Federico al termine della gara abbia volontariamente e violentemente scagliato il pallone contro l’arbitro.
Alla luce di detto grave comportamento, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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