COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 16/10/2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 6/10/2013 B.NAZZARO CHIARAVALLE – URBANIA CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 16/10/2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 6/10/2013 B.NAZZARO CHIARAVALLE - URBANIA CALCIO A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 45 del 9/10/2013; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Soc. Urbania Calcio con il quale la stessa richiede che venga disposta la ripetizione della gara avendo il direttore di gara sospeso definitivamente l'incontro in spregio alle vigenti normative. Sostiene la reclamante che al 82° minuto l'Urbania Calcio informava l'arbi- tro di voler procedere alla terza sostituzione facendo uscire dal ter- reno di gioco il calciatore Fraternali Luca (classe 1995) per far su- bentrare il n. 14 Falconi Matteo (classe 1994). Dopo l'autorizzazione ottenuta dall'arbitro per la sostituzione, l'allenatore dell'Urbania Calcio sig. Ceccarini Antonio chiedeva all'arbitro di poter sostituire il cal- ciatore subentrante. Al rifiuto del direttore di gara, sempre a dire della reclamante, il suddetto allenatore chiedeva di poter disputare l'incontro in 10 evi- tando così che il calciatore subentrato partecipasse attivamente alla gara, ma anche in questa occasione, sempre per quanto si legge nel reclamo, l'arbitro non acconsentiva a tale richiesta procedendo al- l'allontanamento dell'allenatore. Immediatamente dopo, riferisce la reclamante, l'arbitro emetteva il triplice fischio decretando la sospensione definitiva della gara per il mancato tempestivo abbandono del terreno di gioco da parte dell'al- lenatore stesso. Sostiene pertanto la reclamante che non si sarebbero verificati i pre- supposti per la sospensione della gara così come previsto dall'art. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio in quanto il direttore di gara, in ossequio a detta regola, avrebbe dovuto chiedere l'intervento del capitano perchè si adoperasse per l'allontanamento del proprio allenatore. Nulla di ciò, si legge nel reclamo, è accaduto, ed il capitano non è stato neppure interpellato. Esaminato altresì il reclamo ritualmente proposto dalla Soc. B.Nazzaro Chiaravalle con il quale la stessa chiede l'applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc. Urbania Calcio in quanto, a seguito del comportamento assunto dall'al- lenatore Ceccarini Antonio, a seguito della terza sostituzione dallo stesso effettuata, l'arbitro si è trovato nella impossibilità di pro- seguire e portare a termine regolarmente l'incontro. Letto il referto arbitrale, nonché il rapporto dell'assistente dell'ar- bitro, si evince che subito dopo la sostituzione avvenuta correttamen- te tra il calciatore n.9 Fraternali Luca con il n.15 Falconi Matteo, e dopo che il sostituente era entrato sul terreno di gioco ed il so- stituito era uscito dallo stesso, l'allenatore dell'Urbania Calcio, Ceccarini Antonio, richiamava più volte a gran voce il calciatore Sostituente obbligandolo ad uscire dal campo ordinando al contempo al Calciatore sostituito di rientrare nel terreno di gioco, essendosi accorto Del fatto che la sostituzione effettuata violava la regola dei “fuori quota” inerente la competizione in questione. Il direttore di gara, accortosi di quanto stava accadendo comunicava all'allenatore che la sostituzione doveva ritenersi effettuata rego- larmente come previsto dal regolamento. In tale frangente l'allenatore dava in escandescenze entrando più volte nel terreno di gioco cosicché, valutata tale situazione, l'arbi- tro provvedeva al suo allontanamento. Nonostante ciò il sig.Ceccarini si rifiutava di abbandonare il campo così che l'arbitro chiedeva l'ausilio del capitano dell'Urbania Calcio sig. Fraternali Andrea il quale, pur adoperandosi in tal senso, non riusciva nell'intento di fare abbandonare il terreno di gioco al proprio alle- natore posizionandosi all'interno dello stesso, rifiutandosi di ascol- tare il proprio capitano, così come il calciatore in precedenza sosti- tuito (Fraternali Luca) anch'egli rimasto dentro il terreno di gioco. L'arbitro, si vedeva pertanto costretto a sospendere definitivamente la gara per l'oggettiva impossibilità di poter proseguire la stessa per il comportamento assunto e dall'allenatore Ceccarini Antonio e dal calciatore Fraternali Luca. Ritenuto pertanto che il direttore di gara ha posto in essere tutti quei comportamenti idonei a che la gara potesse essere portata regolar- mente a termine, si decide: 1) di accogliere il reclamo introitato dalla Soc. B.Nazzaro Chiaravalle con restituzione della relativa tassa; 2) di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Urbania Calcio incamerando la relativa tassa; 3) di sanzionare la Società Urbania Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di B.Nazzaro chiaravalle 3 – Urbania Calcio 0; 4) di squalificare il calciatore Fraternali Luca per n. 2 giornate; 5) di squalificare l'allenatore Ceccarini Antonio fino al 27/11/2013.
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