COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 16/10/2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 6/10/2013 B.NAZZARO CHIARAVALLE – URBANIA CALCIO
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 16/10/2013
Delibere del Giudice Sportivo
GARA DEL 6/10/2013 B.NAZZARO CHIARAVALLE - URBANIA CALCIO
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 45 del 9/10/2013;
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Soc. Urbania Calcio
con il quale la stessa richiede che venga disposta la ripetizione
della gara avendo il direttore di gara sospeso definitivamente l'incontro
in spregio alle vigenti normative.
Sostiene la reclamante che al 82° minuto l'Urbania Calcio informava l'arbi-
tro di voler procedere alla terza sostituzione facendo uscire dal ter-
reno di gioco il calciatore Fraternali Luca (classe 1995) per far su-
bentrare il n. 14 Falconi Matteo (classe 1994). Dopo l'autorizzazione
ottenuta dall'arbitro per la sostituzione, l'allenatore dell'Urbania Calcio
sig. Ceccarini Antonio chiedeva all'arbitro di poter sostituire il cal-
ciatore subentrante.
Al rifiuto del direttore di gara, sempre a dire della reclamante, il
suddetto allenatore chiedeva di poter disputare l'incontro in 10 evi-
tando così che il calciatore subentrato partecipasse attivamente alla
gara, ma anche in questa occasione, sempre per quanto si legge nel
reclamo, l'arbitro non acconsentiva a tale richiesta procedendo al-
l'allontanamento dell'allenatore.
Immediatamente dopo, riferisce la reclamante, l'arbitro emetteva il
triplice fischio decretando la sospensione definitiva della gara per
il mancato tempestivo abbandono del terreno di gioco da parte dell'al-
lenatore stesso.
Sostiene pertanto la reclamante che non si sarebbero verificati i pre-
supposti per la sospensione della gara così come previsto dall'art. 5
del Regolamento del Gioco del Calcio in quanto il direttore di gara,
in ossequio a detta regola, avrebbe dovuto chiedere l'intervento del
capitano perchè si adoperasse per l'allontanamento del proprio allenatore.
Nulla di ciò, si legge nel reclamo, è accaduto, ed il capitano non è
stato neppure interpellato.
Esaminato altresì il reclamo ritualmente proposto dalla Soc. B.Nazzaro
Chiaravalle con il quale la stessa chiede l'applicazione della sanzione
della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc.
Urbania Calcio in quanto, a seguito del comportamento assunto dall'al-
lenatore Ceccarini Antonio, a seguito della terza sostituzione dallo
stesso effettuata, l'arbitro si è trovato nella impossibilità di pro-
seguire e portare a termine regolarmente l'incontro.
Letto il referto arbitrale, nonché il rapporto dell'assistente dell'ar-
bitro, si evince che subito dopo la sostituzione avvenuta correttamen-
te tra il calciatore n.9 Fraternali Luca con il n.15 Falconi Matteo,
e dopo che il sostituente era entrato sul terreno di gioco ed il so-
stituito era uscito dallo stesso, l'allenatore dell'Urbania Calcio,
Ceccarini Antonio, richiamava più volte a gran voce il calciatore
Sostituente obbligandolo ad uscire dal campo ordinando al contempo al
Calciatore sostituito di rientrare nel terreno di gioco, essendosi accorto
Del fatto che la sostituzione effettuata violava la regola dei “fuori quota”
inerente la competizione in questione.
Il direttore di gara, accortosi di quanto stava accadendo comunicava
all'allenatore che la sostituzione doveva ritenersi effettuata rego-
larmente come previsto dal regolamento.
In tale frangente l'allenatore dava in escandescenze entrando più
volte nel terreno di gioco cosicché, valutata tale situazione, l'arbi-
tro provvedeva al suo allontanamento.
Nonostante ciò il sig.Ceccarini si rifiutava di abbandonare il campo
così che l'arbitro chiedeva l'ausilio del capitano dell'Urbania Calcio sig.
Fraternali Andrea il quale, pur adoperandosi in tal senso, non riusciva
nell'intento di fare abbandonare il terreno di gioco al proprio alle-
natore posizionandosi all'interno dello stesso, rifiutandosi di ascol-
tare il proprio capitano, così come il calciatore in precedenza sosti-
tuito (Fraternali Luca) anch'egli rimasto dentro il terreno di gioco.
L'arbitro, si vedeva pertanto costretto a sospendere definitivamente
la gara per l'oggettiva impossibilità di poter proseguire la stessa
per il comportamento assunto e dall'allenatore Ceccarini Antonio e dal
calciatore Fraternali Luca.
Ritenuto pertanto che il direttore di gara ha posto in essere tutti
quei comportamenti idonei a che la gara potesse essere portata regolar-
mente a termine, si decide:
1) di accogliere il reclamo introitato dalla Soc. B.Nazzaro Chiaravalle
con restituzione della relativa tassa;
2) di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Urbania Calcio incamerando
la relativa tassa;
3) di sanzionare la Società Urbania Calcio con la punizione sportiva
della perdita della gara con il risultato di B.Nazzaro chiaravalle 3 –
Urbania Calcio 0;
4) di squalificare il calciatore Fraternali Luca per n. 2 giornate;
5) di squalificare l'allenatore Ceccarini Antonio fino al 27/11/2013.