COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 23/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. S. CECILIA URBANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CECILIA URBANIA/AVIS MONTECALVO DEL 14.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 41 del 2.10.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 23/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. S. CECILIA URBANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CECILIA URBANIA/AVIS MONTECALVO DEL 14.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 del 2.10.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in parziale accoglimento del reclamo dell’U.S. S. Cecilia Urbania, disponeva, tra l’altro, il recupero della gara sospesa dall’arbitro al 30° minuto del secondo tempo, ritenendo tale decisione errata non essendovi “stati particolari atti di violenza tra i tesserati in campo che possano aver indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara considerando altresì che nessun calciatore o componente delle due squadre abbia coinvolto la persona del direttore di gara nella situazione creatasi”. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’U.S. S. Cecilia Urbania deducendone l’ingiustizia e l’iniquità, per avere, detta decisione, statuito il recupero della gara sospesa definitivamente dall’arbitro a causa del “vile gesto commesso da un giocatore della società Montecalvo” in danno di un proprio calciatore e, quindi, per fatto e colpa esclusivi dei tesserati della squadra ospite. Assumeva infatti la reclamante che al trentacinquesimo minuto del secondo tempo della gara in esame, il proprio tesserato Braccioni Matteo si accasciò al suolo colpito con un pugno dal calciatore numero tre della squadra ospite, Gabellini Davide; il gesto non fu visto dall’arbitro poiché compiuto lontano da dove si stava svolgendo l’azione di gioco, ma lo stesso interruppe la gara allorché intervennero i sanitari in soccorso del calciatore colpito, i quali gli prestarono subito le prime cure e poi lo accompagnarono al vicino nosocomio di Urbino, dove gli furono riscontrate lesioni con una prognosi di dieci giorni; il risultato della gara, in quel momento, a dieci minuti dalla fine, era sul risultato di 1 a 0 in proprio favore e con la squadra avversaria in dieci per l’espulsione di un suo calciatore avvenuta nel corso del primo tempo. La medesima reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’Avis Montecalvo e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha, tra l’altro, riferito: - di avere interrotto l’incontro allorché gli si avvicinò un calciatore del Santa Cecilia, il quale, sanguinante ad un labbro, gli riferì di essere stato colpito da un avversario con un pugno in viso e la generalità dei tesserati delle due squadre fece ingresso sul terreno di gioco, dando vita ad un confuso assembramento con scambio di reciproche spinte, ma senza atti di violenza; - di non ricordare di essersi rivolto ai capitani delle due squadre per chiederne l’intervento ed eventualmente sanzionarli; - di non avere mai temuto per la sua incolumità e di non essere stato mai minacciato; - di non avere adottato, nell’occasione, alcun provvedimento nei confronti dei tesserati in campo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che l’art. 64, secondo comma, delle NOIF attribuisce all’arbitro il potere di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”; e l’art. 17, quarto comma, del Cgs demanda agli organi della giustizia sportiva “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici” di “stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”; • rilevato, nella fattispecie in esame, che la decisione di interrompere la gara è stata adottata dall’arbitro senza che questi né altri versasse in stato di pericolo e, soprattutto, senza avere attuato i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di disobbedienza e di comportamenti ostruzionistici; • ritenuto quindi che la delibera del primo Giudice debba essere confermata, avendo la stessa fatto puntuale applicazione dei principi sopra ricordati; P.Q.M. respinge il gravame come sopra proposto dall’U.S. S. Cecilia Urbania ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Atti alla Procura federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza in ordine all’atto di violenza denunciato dalla reclamante ed asseritamente posto in essere dal calciatore dell’Avis Montecalvo, Gabellini Davide, in danno del proprio tesserato Braccioni Matteo e non rilevato dall’arbitro della gara in esame. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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