COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 Del 24.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. CAMPODIPIETRA CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 26 DEL 3.10.2013 – SQUALIFICA CALCIATORE – (GARA CAMPODIPIETRA – CASALNUOVO DEL 29.09.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 4^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33
Del 24.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. CAMPODIPIETRA CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U.
N. 26 DEL 3.10.2013 - SQUALIFICA CALCIATORE -
(GARA CAMPODIPIETRA - CASALNUOVO DEL 29.09.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 4^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
rileva, preliminarmente, che il ricorso avverso la squalifica del calciatore Pasqualone Andrea risulta
spedito con raccomandata in data 11 ottobre 2013, quindi oltre i sette giorni previsti dall'art. 46,
comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.
Tale irregolarità procedurale porta a dichiarare la sua inammissibilità e non dà la possibilità a questa
C.D. di entrare a trattare nel merito i fatti.
P.Q.M.
dichiara la inammissibilità del ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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