COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società USD CASTELLAZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 03.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CAVOUR – CASTELLAZZO disputata in data 29.09.2013, Campionato Eccellenza Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società USD CASTELLAZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 03.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CAVOUR - CASTELLAZZO disputata in data 29.09.2013, Campionato Eccellenza Girone B Con ricorso inviato in data 07.10.2013, la Società USD CASTELLAZZO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore BASSO Alessandro con la squalifica per tre gare per aver colpito un giocatore avversario. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente non contesta che il proprio giocatore abbia posto in essere una condotta scorretta e pertanto soggetta a sanzione. Rileva piuttosto come il calciatore Basso abbia compiuto un gesto non caratterizzato da violenza ed intenzionalità. Il ricorrente evidenzia come il giocatore colpito dal Basso abbia accentuato le conseguenze del contatto ed in tal modo abbia indotto l’arbitro ad adottare una decisione rigorosa e penalizzante. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Non è in contestazione il fatto che il calciatore Basso, durante un’azione di gioco, abbia colpito l’avversario. Si evidenzia come la pericolosità del gesto sia cristallizzata nel referto arbitrale dove si pone alla base dell’espulsione del Basso la condotta violenta di costui, reo di aver “colpito con una gomitata l’avversario”. Condotta connotata, per come viene riportato nel referto di gara, da volontarietà e, pertanto, correttamente valutata. Ove ne fossero conseguite lesioni per il calciatore avversario la sanzione sarebbe stata più pesante rispetto alle tre giornate inflitte. La sanzione è pertanto adeguata e proporzionata alla condotta posta in essere. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della USD CASTELLAZZO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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