COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della società A.S.D. FIANO PLUS avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 27.9.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CAFASSE – FIANO PLUS disputata in data 18.9.2013, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della società A.S.D. FIANO PLUS avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 27.9.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CAFASSE – FIANO PLUS disputata in data 18.9.2013, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda Categoria Con ricorso inviato in data 2.10.2013 la Società FIANO PLUS si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31.3.2014 il giocatore AIMONE GIGIO Andrea e ne chiede la riduzione. La società ricorrente nega la condotta violenta attribuita al proprio giocatore quale causa dell’espulsione avvenuta nel primo tempo e sostiene che, quanto accaduto al termine della gara, sia stato eccessivamente enfatizzato. In realtà, l’AIMONE GIGIO avrebbe semplicemente spinto l’arbitro per metterlo al riparo da un pericoloso assembramento di calciatori che si stava formando intorno a lui. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, quanto all’espulsione, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara in cui si legge che l’AIMONE GIGIO ha “arpionato da terra, durante una ripresa del gioco (quindi a gioco fermo) un avversario”. Non altrettanto preciso risulta il referto per quanto riguarda i fatti accaduti al termine della gara. Tuttavia emerge con sufficiente chiarezza che il medesimo giocatore – si ribadisce, già espulso nel primo tempo – rivolgeva all’arbitro volgari insulti e pesanti minacce, lo afferrava per la gola e veniva allontanato solo grazie all’intervento di un dirigente avversario. L’entità della sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare, pertanto, perfettamente congrua al caso e non necessita di alcuna modifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società FIANO PLUS, dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che risulta già versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it