COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della società A.S.D. FIANO PLUS avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 19 del 27.9.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CAFASSE – FIANO PLUS disputata in data 18.9.2013, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda Categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Ricorso della società A.S.D. FIANO PLUS avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa
in C.U. n. 19 del 27.9.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla
gara CAFASSE – FIANO PLUS disputata in data 18.9.2013, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di
Seconda Categoria
Con ricorso inviato in data 2.10.2013 la Società FIANO PLUS si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31.3.2014 il giocatore AIMONE GIGIO
Andrea e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente nega la condotta violenta attribuita al proprio giocatore quale causa
dell’espulsione avvenuta nel primo tempo e sostiene che, quanto accaduto al termine della gara, sia
stato eccessivamente enfatizzato. In realtà, l’AIMONE GIGIO avrebbe semplicemente spinto
l’arbitro per metterlo al riparo da un pericoloso assembramento di calciatori che si stava formando
intorno a lui.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, quanto all’espulsione, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in
modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara in cui si legge che l’AIMONE GIGIO ha
“arpionato da terra, durante una ripresa del gioco (quindi a gioco fermo) un avversario”.
Non altrettanto preciso risulta il referto per quanto riguarda i fatti accaduti al termine della gara.
Tuttavia emerge con sufficiente chiarezza che il medesimo giocatore – si ribadisce, già espulso nel
primo tempo – rivolgeva all’arbitro volgari insulti e pesanti minacce, lo afferrava per la gola e veniva
allontanato solo grazie all’intervento di un dirigente avversario.
L’entità della sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare, pertanto, perfettamente congrua al caso e non necessita di alcuna modifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società FIANO PLUS, dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa
tassa che risulta già versata
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