• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 24.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di:
SIGNORINI Pierangelo, dirigente della Società SSD Stresa Sportiva, per rispondere della
violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1 e 4 delle N.O.I.F., per essersi
tesserato per altra società pur avendo, nella stessa stagione sportiva, precedentemente
sottoscritto quale socio fondatore lo statuto di diversa società sportiva, assumendone così
la qualifica di dirigente
Società SDD STRESA SPORTIVA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per la violazione commessa dal proprio tesserato
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 24.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di:
SIGNORINI Pierangelo, dirigente della Società SSD Stresa Sportiva, per rispondere della
violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1 e 4 delle N.O.I.F., per essersi
tesserato per altra società pur avendo, nella stessa stagione sportiva, precedentemente
sottoscritto quale socio fondatore lo statuto di diversa società sportiva, assumendone così
la qualifica di dirigente
Società SDD STRESA SPORTIVA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per la violazione commessa dal proprio tesserato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 08.07.2013, la Procura Federale, a seguito di segnalazione avanzata dalla Società
Team Borromeo Borgomanero VCO concernente la posizione del proprio dirigente signor
Pierangelo Signorini, deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare i soggetti in epigrafe
indicati per le violazioni ivi contestate.
In particolare, dalla documentazione trasmessa emerge che il signor Signorini risulti tesserato per la
società SSD Stresa Sportiva in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale. Circostanza
comprovata dal modulo di censimento della medesima società nonché dai tabulati afferenti le
posizioni dirigenziali dei tesserati delle società affiliate alla LND. L’istruttoria ha messo in luce altresì
come durante la gara SSD Stresa Sportiva – ASD Città di Baveno (campionato giovanissimi fascia
B) disputatasi in data 23.09.2012, il signor Signorini sedesse sulla panchina della società SDD
Stresa Sportiva quale dirigente responsabile della società medesima.
Sotto altro versante, è emerso come il medesimo dirigente Signorini risulti indicato nel modulo di
censimento depositato, per la medesima stagione 2012-2013, da altra società, la ASD Team
Borromeo Borgomanero VCO, sempre quale dirigente accompagnatore, responsabile giovanissimi
fascia B della medesima società. Anche la qualifica dirigenziale del Signorini presso quest’ultima
società emerge in via documentale, essendo riportata nei sopra richiamati tabulati afferenti le
posizioni dirigenziali dei tesserati delle società affiliate alla LND (ancorché con erronea indicazione,
che ritiene questa Commissione priva di effettiva incidenza, della data di nascita e del codice fiscale
e con l’indicazione dell’iter di registrazione “da ratificare”). Soprattutto, è stato acquisito l’atto
costitutivo della società, la ASD Team Borromeo Borgomanero VCO, redatto in data 21.06.2012 e
nel quale il Signorini appare quale sottoscrittore e socio fondatore.
All’udienza del 18.10.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, non compariva né il Signorini né
dirigente alcuno della società deferita, ancorché ritualmente citati.
La Procura Federale, previa illustrazione dei fatti, ritenendo la causa matura per la decisione,
concludeva richiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:
- mesi sei di inibizione a carico del signor SIGNORINI Pierangelo;
- euro 300 di ammenda a carico della società SDD Stresa Sportiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene
sussistenti le responsabilità in capo ai soggetti deferiti nonché corretta la qualificazione delle
condotte avanzate dalla Procura Federale.
Merita invece un contenimento la sanzione proposta in capo alla società.
Gli atti di causa evidenziano la corretta impostazione seguita dalla Procura Federale che trova
pertanto in questa sede una piena condivisione.
Decisiva appare la sottoscrizione quale socio fondatore, da parte del Signorini, dell’atto costitutivo
della società ASD Team Borromeo Borgomanero VCO. Tale sottoscrizione, peraltro apposta in
prossimità dell’inizio della stagione sportiva, comporta, in capo al Signorini, l’attribuzione della
qualifica di dirigente della società medesima. E tale circostanza consente di superare il fatto che il
Signorini non abbia personalmente sottoscritto la scheda di censimento relativa alla società ASD
Team Borromeo Borgomanero VCO, scheda sottoscritta unicamente dal presidente. L’attribuzione
della qualifica dirigenziale vietava il successivo tesseramento per altra società, in forza del disposto
di cui all’art. 21 commi 1 e 4 delle N.O.I.F..
Il Signorini, una volta a conoscenza della contestazione mossa dalla Procura Federale, si è
giustificato affermando di aver tempestivamente provveduto ad informare verbalmente i soci
fondatori della neo istituita società del fatto che non avrebbe proseguito la sua collaborazione nella
stagione sportiva 2012/2013.
Trattasi di linea di difesa che ha trovato una prima smentita da parte dei dirigenti della ASD Team
Borromeo Borgomanero VCO che hanno invece riferito come il Signorini si sia di fatto
improvvisamente allontanato prima dell’inizio della stagione sportiva 2012/2013, senza aver
comunicato alcunché al riguardo. Sul punto esaustiva e significativa appare la dichiarazione resa
dal signor Davide Frigerio, vice presidente della società.
Del resto, non può avere efficacia alcuna la spiegazione fornita dal soggetto deferito ove solo si
osservi che lo stesso avrebbe dovuto necessariamente formalizzare le proprie dimissioni da socio al
fine di potersi ritualmente tesserare per altra società.
Il comportamento del dirigente assume pertanto rilevanza sotto il profilo della responsabilità
disciplinare.
Corretta altresì la contestazione, a titolo di responsabilità oggettiva stante il disposto dell’art. 4
comma 2 del C.G.S., in capo alla società di attuale appartenenza del soggetto deferito ovvero la
SSD Stresa Sportiva.
Le peculiarità della condotta e le circostanze concrete che hanno consentito l’indebito tesseramento
consentono, peraltro, di contenere la sanzione nei confronti della società deferita.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare,
infligge a SIGNORINI Pierangelo la sanzione di mesi sei di inibizione;
infligge alla Società SDD Stresa Sportiva la sanzione di euro 100 di ammenda.
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Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di:
SIGNORINI Pierangelo, dirigente della Società SSD Stresa Sportiva, per rispondere della
violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1 e 4 delle N.O.I.F., per essersi
tesserato per altra società pur avendo, nella stessa stagione sportiva, precedentemente
sottoscritto quale socio fondatore lo statuto di diversa società sportiva, assumendone così
la qualifica di dirigente
Società SDD STRESA SPORTIVA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
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