COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. CASTAGNOLE PANCALIERI avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 22 del 10/10/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara CASTAGNOLE PANCALIERI – CORNELIANO disputata il 6/10/13 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. CASTAGNOLE PANCALIERI avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 22 del 10/10/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara CASTAGNOLE PANCALIERI – CORNELIANO disputata il 6/10/13 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D Con tempestivo reclamo inviato a mezzo fax, cui ha fatto seguito la raccomandata spedita in data 16/10/13, la A.S.D. CASTAGNOLE PANCALIERI contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore PAMBIANCO Maurizio con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 22 del 10/10/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara CASTAGNOLE PANCALIERI – CORNELIANO disputata il 6/10/13 nell’ambito del Girone D del Campionato di Promozione. La società reclamante chiede una riduzione a due giornate della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, sostenendo che il direttore di gara abbia equivocato sulla reale natura dell’intervento messo in atto dal PAMBIANCO, da attribuire semplicemente alla stanchezza in quanto accaduto verso la fine della partita. Contesta, inoltre, il fatto che il giocatore avversario sia stato menomato a tal punto da non essere in grado di proseguire l’incontro. L’arbitro riferisce che, al 47° del secondo tempo, espelleva il giocatore PAMBIANCO Maurizio, il quale si rendeva protagonista di condotta violenta, in quanto, a palla lontana, entrava a gamba tesa in scivolata, con vigoria sproporzionata, sulle gambe di un avversario. Quest’ultimo, dopo l’intervento dei sanitari, usciva dal terreno non essendo in condizione di riprendere il gioco. La tesi difensiva della Società ricorrente non regge di fronte alla precisa e puntuale descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro e, quindi, le contestazioni avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. CASTAGNOLE PANCALIERI perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore PAMBIANCO Maurizio. Il Presidente la Commissione Disciplinare
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