COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 15.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°4/A Appello Pol. Dil. Acquedolcese (Me) Avverso inibizione fino al 30.04.2015 al sig. Mezzanotte Benedetto Sergio – Gara campionato 1° cat. Girone “C” Acquedolcese/Virtus Capo D’Orlando del 22/09/2013 – C.U. n.90 del 25/09/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 15.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°4/A
Appello Pol. Dil. Acquedolcese (Me) Avverso inibizione fino al 30.04.2015 al sig. Mezzanotte Benedetto Sergio – Gara campionato 1° cat. Girone “C” Acquedolcese/Virtus Capo D’Orlando del 22/09/2013 – C.U. n.90 del 25/09/2013.
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Pol. Dil. Acquedolcese, in persona del suo rappresentante legale, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
La Società in questione, attraverso l’unico motivo di ricorso, nega che il proprio dirigente possa avere commesso quanto attribuitogli essendosi limitato, al termine della gara, solo a criticare l’operato dell’arbitro, peraltro in maniera educata e pacata, per cui chiede che questa Commissione voglia revocare la sanzione così come inflitta o in via subordinata rideterminarla in termini più equi.
All’udienza dibattimentale fissata per il giorno 15/10/2013 alle ore 15,30, la società Pol. Dil. Acquedolcese, ritualmente convocata, non si è presentata.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto riportato nell’atto di impugnazione non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara. Infatti, come è noto, il rapporto del direttore di gara, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale rapporto è dato leggere, con chiarezza, che l’arbitro, al 35’ del 1° tempo, ha allontanato dal terreno di giuoco il sig. Benedetto Sergio Mezzanotte per avere quest’ultimo profferito al suo indirizzo delle frasi offensive. Inoltre, riferisce ancora l’arbitro nel suo rapporto, che il sig. Mezzanotte ha continuato dalla tribuna, per la restante parte della gara, ad insultarlo e a minacciarlo.
Al termine della gara, infine, il sig. Benedetto Sergio Mezzanotte si faceva incontro al direttore di gara e spintonandolo gli urlava da distanza molto ravvicinata, sputacchiandolo, una serie di insulti e minacce che reiterava fino a quando questi non faceva rientro nel suo spogliatoio.
Ciò posto il reclamo in questione può trovare parziale accoglimento nei limiti che seguono.
Infatti in base alle risultanze probatorie in atti è certo che il sig. Benedetto Sergio Mezzanotte ha tenuto per l’intero arco della gara un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre nonostante lo stesso fosse stato allontanato dal terreno di giuoco sin dal 35’ del 1° t. al termine della gara si faceva incontro all’arbitro e dopo averlo spintonato gli si poneva a breve distanza ed ancora una volta, urlando, profferiva frasi offensive e minacciose.
E’ in questo frangente che l’arbitro riferisce di essere stato “sputacchiato” sul volto. Da ciò appare evidente, a questa Commissione, che il riferito evento non sia ricollegabile ad una precisa volontà del sig. Mezzanotte di attingere il direttore di gara con lo spregevole gesto di uno sputo, ma questo sia solamente l’involontaria, seppur grave conseguenza, del comportamento fortemente aggressivo e minaccioso posto in essere dello stesso ragion per cui la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure deve essere rideterminata in termini più equi in ragione della rivalutazione dal punto di vista soggettivo del fatto storico così come riportato in referto.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina l’inibizione a carico del sig. Benedetto Sergio Mezzanotte fino al 31.03.2014
Per l’effetto dispone non addebitarsi alla società Pol. Dil. Acquedolcese la tassa reclamo non versata.
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