COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 del 22.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n° 6/A Appello A.S.D. F.C. Acireale (CT) Avverso ammenda € 200,00 e ripetizione gara Campionato Eccellenza girone B Catania San Pio X°/F.C. Acireale del 07/09/2013 – C.U. n. 90 del 25/09/2013. Procedimento n° 8/A Appello S.S.D. Catania S. Pio X° (CT) Avverso ripetizione gara Campionato Eccellenza girone B Catania San Pio X°/F.C. Acireale del 07/09/2013 – C.U. n. 90 del 25/09/2013. Con tempestivi e separati ricorsi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le società A.S.D. F.C. Acireale e S.S.D. Catania S. Pio X° hanno impugnato i provvedimenti come sopra assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 del 22.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n° 6/A Appello A.S.D. F.C. Acireale (CT) Avverso ammenda € 200,00 e ripetizione gara Campionato Eccellenza girone B Catania San Pio X°/F.C. Acireale del 07/09/2013 – C.U. n. 90 del 25/09/2013. Procedimento n° 8/A Appello S.S.D. Catania S. Pio X° (CT) Avverso ripetizione gara Campionato Eccellenza girone B Catania San Pio X°/F.C. Acireale del 07/09/2013 – C.U. n. 90 del 25/09/2013. Con tempestivi e separati ricorsi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le società A.S.D. F.C. Acireale e S.S.D. Catania S. Pio X° hanno impugnato i provvedimenti come sopra assunti dal Giudice Sportivo Territoriale. In particolare la società A.S.D. F.C. Acireale chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo che l’ha vista vittoriosa con il risultato di 1–0 e che le venga annullata la sanzione di € 200,00 in quanto lo scambio delle maglie tra i calciatori n° 13 Damiano Cucè e n° 18 Daniele Costa, non può determinare la ripetizione della gara, non essendovi stata, nei fatti, violazione della normativa che prevede l’impiego minimo di calciatori della categoria juniores. Mentre sotto altro profilo ritiene che la decisione assunta dal G.S.T. sia affetta da error in procedendo in quanto il tema decisionale doveva essere circoscritto ai soli motivi di reclamo proposti dal Catania San Pio X°. Per altro verso la S.S.D. Catania S. Pio X° chiede che venga assegnata gara perduta per 0–3 alla società A.S.D. F.C. Acireale in quanto lo scambio delle maglie tra i calciatori identificati rispettivamente con il n.13 ed il n.18 ha, comunque, determinato una alterazione nello svolgimento della gara ledendo il proprio diritto di conoscere l’identità del calciatore effettivamente partecipante alla gara. All’udienza di comparizione odierna il rappresentante della S.S.D. Catania S. Pio X° ha insistito nei motivi di ricorso mentre la A.S.D. F.C. Acireale ha fatto pervenire controdeduzioni. Preliminarmente alle questioni di merito e di diritto, stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva intercorrente tra i due reclami, questa Commissione ne dispone la loro riunione dovendo essi essere trattati unitariamente. La Commissione Disciplinare Territoriale, dati per scontati i fatti così come risultanti dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento, che fanno piena prova nel presente procedimento, (non sono ammissibili le foto ed i filmati prodotti in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art.35 comma 1.2 e 1.4 C.G.S.) rileva che al 13’ del 2° tempo il calciatore n° 7 della A.S.D. F.C. Acireale, veniva sostituito dal calciatore n° 18 della medesima società. Quest’ultimo era stato identificato prima dell’inizio della gara nella persona del sig. Daniele Costa. E’ bene precisare che gli elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara nonché ai fini dell’identificazione dei calciatori. Inoltre dal rapporto di gara risulta che al termine della stessa e dopo essere intervenuta la sottoscrizione e lo scambio del rapportino di fine gara i dirigenti della A.S.D. F.C. Acireale hanno fatto notare al direttore di gara che al momento della sostituzione del calciatore identificato con il n.7 con il n.18 questi non era il sig. Daniele Costa ma era il sig. Damiano Francesco Cucè che era stato identificato come il calciatore portante la maglia n.13. E’ a questo punto che il direttore di gara, così come attestato in referto e poi ribadito nel relativo supplemento, ha provveduto ad una nuova identificazione dei calciatori ed ha accertato che effettivamente il calciatore subentrato al calciatore n.7 e portante la maglia n.18 era il sig. Damiano Francesco Cucè e non già il sig Daniele Costa così come riportato nelle distinte. Da ciò discende che non è intervenuta alcuna violazione della normativa in ordine all’obbligo dell’impiego degli juniores così come peraltro accertato dallo stesso giudice di prime cure. Orbene questa Commissione non ritiene, così come ha fatto il giudice di prime cure facendo uso dei poteri attribuitigli dal C.G.S., che la lamentata violazione si possa configurare come una violazione tecnica sanzionabile ai sensi dell’art. 17 comma 4 del C.G.S. in quanto i due calciatori su indicati risultavano regolarmente iscritti nella distinta consegnata all’arbitro, che li aveva preventivamente identificati, e avevano diritto a partecipare alla gara, fatti in realtà non contestati dalla S.S.D. Catania San Pio X° nel proposto reclamano non risultando, peraltro, provati i supposti atti o comportamenti sleali posti in essere dai tesserati della A.S.D. F.C. Acireale e lamentati da questa, per la prima volta, in sede di gravame atteso che con il reclamo proposto dinanzi al giudice territoriale si era limitata a chiedere solamente l’assegnazione della gara vinta per essere stata violata la normativa sull’impiego dei calciatori juniores. Infatti quanto avvenuto, secondo la costante giurisprudenza federale (Cfr. C.G.F. del 20/06/2008 su C.U. n.228; C.D.T. Veneto del 12/10/2011 su C.U. n.28 e C.D.T. Sicilia del 19/02/2009 C.U. n.246), e dalla quale questa Commissione non intende discostarsi, va qualificato come un inadempimento formale punito ai sensi dell’art.17 comma 6 C.G.S. In ragione di quanto sopra va respinto il reclamo proposto dalla S.S.D. Catania S. Pio X° mentre deve essere parzialmente accolto il reclamo della A.S.D. F.C. Acireale dovendosi ristabilire il risultato conseguito in campo. Di contro il reclamo della A.S.D. F.C. Acireale non può essere accolto per ciò che attiene l’ammenda poiché in relazione ai fatti accaduti essa risulta incongrua anche in relazione all’art.17 comma 6 C.G.S., ragion per cui all’A.S.D. F.C. Acireale va applicata una ammenda di € 400,00; al sig. Laino Angelo, dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. F.C. Acireale, va applicata l’inibizione fino al 22 novembre 2013 ed al calciatore Cucè Damiano, tesserato per l’A.S.D. F.C. Acireale, va applicata la squalifica per una gara. Infine deve disporsi la trasmissione della presente delibera al C.R.A. Sicilia, per quanto di competenza, atteso che alla causazione dell’evento ha senz’altro concorso la terna arbitrale che ha omesso ogni e qualsiasi controllo sulle panchine consentendo che i calciatori di riserva vi sostassero senza il regolamentare equipaggiamento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale: 1) respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Catania San Pio X° con conseguente addebito della tassa reclamo di € 130,00 non versata. 2) in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. Acireale, ristabilisce il risultato conseguito in campo al termine della gara Campionato Eccellenza girone B Catania San Pio X°/F.C. Acireale del 07/09/2013 terminata con il risultato di 1-0 in favore della A.S.D. F.C. Acireale. 3) Visto l’art. 17 comma 6 C.G.S. applica: a) alla A.S.D. F.C. Acireale l’ammenda di € 400,00; b) al sig. Laino Angelo, dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. F.C. Acireale, l’inibizione fino al 22 novembre 2013; c) al calciatore Cucè Damiano Francesco nato il 19.12.1994 la squalifica per una gara Per l’effetto dispone non addebitarsi alla società A.S.D. F.C. Acireale la tassa reclamo non versata . Dispone inoltre la trasmissione della presente delibera al C.R.A. Sicilia, per quanto di competenza.
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