COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 del 22.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 9/A Appello S.S.D. Sport Club Marsala 1912 S.R.L. (TP) avverso inibizione sino al 31/03/2015 del sig. Renzo Osvaldo Asaro; squalifica fino al 31/01/2014 all’allenatore sig. Angelo Sandri; squalifica per quattro gare al calciatore sig. Jimoh Saheed – Gara Campionato Eccellenza girone A Marsala/Parmonval del 29/09/2013 – C.U. n. 102 del 02/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 del 22.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 9/A Appello S.S.D. Sport Club Marsala 1912 S.R.L. (TP) avverso inibizione sino al 31/03/2015 del sig. Renzo Osvaldo Asaro; squalifica fino al 31/01/2014 all’allenatore sig. Angelo Sandri; squalifica per quattro gare al calciatore sig. Jimoh Saheed - Gara Campionato Eccellenza girone A Marsala/Parmonval del 29/09/2013 – C.U. n. 102 del 02/10/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società S.S.D. Sport Club Marsala 1912 S.r.l. ha impugnato i provvedimenti come sopra assunti dal Giudice Sportivo Territoriale. La Società in questione, per ciò che attiene la posizione del sig. Renzo Osvaldo Asaro, pur ammettendo i fatti allo stesso addebitati, chiede una riduzione della sanzione in termini più equi. Per ciò che attiene la posizione dell’allenatore sig. Angelo Sandri, chiede che la sanzione venga rideterminata in relazione al fattivo comportamento tenuto dai dirigenti della reclamante, che impedivano più gravi conseguenze. Infine per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Jimoh Saheed, la Società appellante chiede una riduzione della sanzione in ragione a un presunto comportamento discriminatorio tenuto nei confronti del predetto. All’udienza odierna è comparso il difensore della reclamante che ha insistito nei motivi di appello. La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva preliminarmente che i rapporti di gara redatti dall’arbitro e dagli assistenti, ai sensi dell’art.35 punto 1.1. e punto 2.1. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed al comportamento dei sostenitori delle squadre. Dalla lettura di detti rapporti si evince che all’8’ del 2° tempo il calciatore n°9 della società appellante sig. Jimoh Saheed è stato espulso perché colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario. Dopo la notifica dell’espulsione il predetto calciatore colpiva con un pugno un altro calciatore avversario. Si evince inoltre che al 15° del 1° tempo il direttore di gara ha allontanato, su segnalazione di uno degli assistenti, il sig. Renzo Osvaldo Asaro, dirigente addetto all’arbitro, perché lo stesso alzatosi dalla panchina si avvicinava al predetto assistente e lo insultava. Lo stesso dirigente al termine della gara colpiva il suddetto assistente con una forte manata al collo procurandogli un momentaneo dolore. Inoltre il predetto dirigente subito dopo avere colpito l’assistente, cercava di colpire con una violenta pedata anche l’altro assistente di gara, non riuscendovi in quanto quest’ultimo, grazie alla sua prontezza di riflessi, riusciva a schivare il colpo. Infine al 33° del 2° tempo il direttore di gara allontanava dal terreno di gioco il sig. Angelo Sandri, allenatore della società appellante, perché usciva ripetutamente dall’aerea tecnica. Al termine della gara il sig. Sandri tentava di aggredire fisicamente l’arbitro non riuscendovi perché trattenuto a stento da alcune persone non identificate e nel contempo gli profferiva insulti e minacce. Immediatamente dopo il predetto allenatore, liberatosi dalla presa, reiterava il tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro, non riuscendovi in quanto bloccato da un dirigente della società Marsala che si trovava a fianco dell’arbitro. Grazie a questo intervento il direttore di gara riusciva a raggiungere indenne il proprio spogliatoio. In ragione di quanto sopra le sanzioni così come applicate dal Giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione in relazione ai comportamenti posti in essere da ciascuno dei responsabili, tenuto conto che le argomentazioni difensive non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara. Peraltro appare assolutamente inconducente la dichiarazione di atto di notorietà sottoscritta da tale sig. Vito Lunetto, tesserato per la A.S.D. Parmonval e partecipante alla suddetta gara con il n. 10, a mezzo della quale riferisce che il sig. Angelo Sandri si sia portato nello spogliatoio della A.S.D. Parmonval per riappacificarsi con l’allenatore della stessa sig. Corrado Mutolo e i tesserati della medesima società, in quanto relativa a fatti di cui non vi è traccia alcuna se non per via indiretta nel rapporto dell’arbitro. Allo stesso modo appare inconducente il richiamo al comportamento dei dirigenti che hanno protetto la terna arbitrale in quanto essi non hanno fatto altro che attenersi a quanto previsto dalle N.O.I.F., che impongono tale fattivo comportamento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi alla società S.S.D. Sport Club Marsala 1912 S.r.l. la tassa reclamo non versata di € 130,00.
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