COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 del 22.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 100/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Castiglione Mario (Dirigente della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci all’epoca dei fatti) Società A.S.D. Riviera Marmi Custonaci
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 138 del 22.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento n. 100/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Castiglione Mario (Dirigente della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci all’epoca dei fatti)
Società A.S.D. Riviera Marmi Custonaci
La Procura Federale, con nota 928/1073 pf12-13/MS/vdb del 18 settembre 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Mario Castiglione (dirigente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Riviera Marmi Custonaci) per rispondere della violazione degli artt.1 comma 1 e 5 commi 1 e 6 lett. d C.G.S., per avere pubblicato sul sito internet della propria società notizie rivelatesi allo stato degli atti non veritiere, con riferimento al tentativo di illecito posto in essere da persone riconducibili alla A.S.D. Sancataldese nei confronti del calciatore Michele Settecase mediante una presunta telefonata ricevuta dallo stesso nei giorni precedenti la gara A.S.D. Riviera Marmi/A.S.D. Sancataldese del 07.04.2013, ingenerando in persone terze, e soprattutto nelle altre società partecipanti al campionato di Eccellenza girone A, il legittimo convincimento dell’avvenuto tentativo di illecito sportivo, provocando di conseguenza concitazione ed allarmismo sulla regolare conclusione della regular season del predetto campionato regionale da parte dei soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento federale.
Con il medesimo provvedimento la Procura Federale ha altresì deferito la Società A.S.D. Riviera Marmi Custonaci per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.
Le parti deferite, pur ritualmente convocate per la trattazione del procedimento, all’udienza dibattimentale non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha invece formulato le proprie conclusioni chiedendo di ritenere le parti deferite responsabili di quanto loro addebitato e di applicare al Sig. Mario Castiglione la inibizione per mesi sei ed alla A.S.D. Riviera Marmi Custonaci l’ammenda di € 3.500,00.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano da considerare responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare risulta provato e confermato dallo stesso dirigente deferito e dai testimoni escussi (su tutti il calciatore sig. Settecase e il Presidente della società Sig. Francesco Pellegrino) che sul sito ufficiale della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci, gestito e controllato dal sig. Mario Castiglione, è apparso un commento a questi riconducibile in cui si dava riscontro di un’intervenuta telefonata ricevuta dal calciatore sig. Settecase da parte di un non precisato esponente della società A.S.D Sancataldese, finalizzata ad alterare il risultato della gara A.S.D Riviera Marmi/A.S.D Sancataldese del 07.04.2013.
Pur prendendo atto della regolarità della gara, poi conclusasi con il risultato di 2–1 in favore dell’A.S.D. Riviera Marmi Custonaci, con segnatura da parte dello stesso calciatore Settecase, possono altresì condividersi le argomentazioni della Procura Federale che ha evidenziato come le dichiarazioni pubblicate dal sig. Mario Castiglione, ancorché non abbiano successivamente trovato fattuale riscontro probatorio, hanno tuttavia procurato forte tensione e preoccupazione nelle fasi successive alla predetta gara tra le formazioni del girone A del campionato regionale di Eccellenza interessate ad evitare i play out, ingenerando tra le stesse dubbi sulla regolarità della fase conclusiva del campionato, in quanto ritenute plausibili perché provenienti dal sito internet ufficiale della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci e dal dirigente della medesima società.
All’accertata responsabilità delle parti deferite conseguono le sanzioni come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
mesi tre di inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., a carico del sig. Mario Castiglione, dirigente della A.S.D. Riviera Marmi Custonaci all’epoca dei fatti;
ammenda di € 500,00 alla A.S.D. Riviera Marmi Custonaci.
La presente decisione va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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