COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 25 del 17.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 02) RICORSO DELL’UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DI DATA 03.10.13 RIGUARDANTE LA SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA AL GIOCATORE TURRINI LORENZO IN ORDINE ALLA GARA BASSA ANAUNIA – ANAUNE VALLE DI NON DEL 25.09.2013.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
02) RICORSO DELL'UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DI DATA 03.10.13 RIGUARDANTE LA SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA AL
GIOCATORE TURRINI LORENZO IN ORDINE ALLA GARA BASSA ANAUNIA - ANAUNE VALLE DI NON DEL 25.09.2013.
L’Unione sportiva U.S. Bassa Anaunia ha proposto regolare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui
al Comunicato Ufficiale n. 22 di data 03.10.2013 riguardante la sanzione disciplinare comminata al giocatore
TURRINI Lorenzo in ordine alla gara U.S. Bassa Anaunia – U.S. Anaune Valle di Non del 25.09.2013 (Campionato di Promozione).
La società ricorrente ha addotto a giustificazione che le parole proferite nei confronti dell'arbitro non contenevano
offese e non erano a lui rivolte.
La Commissione Disciplinare
esaminata la documentazione agli atti e dopo ponderata discussione;
P.Q.M.
di dovere modificare la decisione del Giudice Sportivo di primo grado determinando la sanzione della squalifica in
n. 2 giornate complessive.
Si ordina la restituzione della tassa reclamo
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