COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 11 Stagione sportiva 2013 -2014 Oggetto: C.U. n. 18 del 26.09.2013 Reclamo in proprio del calciatore MANETTI GUIDO avverso la squalifica per 6 giornate inflitta dal G.S.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 11 Stagione sportiva 2013 -2014 Oggetto: C.U. n. 18 del 26.09.2013 Reclamo in proprio del calciatore MANETTI GUIDO avverso la squalifica per 6 giornate inflitta dal G.S.T. Reclama il calciatore Manetti Guido avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, con la seguente motivazione: “per condotta violenta verso un calciatore avversario provocando conseguenze tali da abbandonare definitivamente la gara”. Il calciatore impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone la revisione, in quanto ritiene che la condotta oggetto di contestazione debba assumere il carattere della semplice scorrettezza avvenuta durante lo svolgimento di un’azione di giuoco e non, come diversamente interpretato, gli estremi della condotta violenta. Al riguardo, precisa di aver fortuitamente colpito il calciatore avversario nell’intento di proteggere il pallone e che il contatto è stato del tutto involontario. Precisa, altresì, che il tutto non si è svolto a palla lontana, a riprova del fatto che non vi è stata cattiveria, e che in più di dieci anni di attività agonistica in rare occasioni è stato sanzionato con il provvedimento di espulsione. Alla luce di quanto sopra esposto, chiede una riduzione della sanzione, porgendo le proprie scuse per l’accaduto. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, delibera quanto segue. La tesi fornita dal reclamante, volta a sostenere la fortuità del colpo inferto al calciatore avversario, non trova conforto nelle risultanze di causa. Invero, gli elementi e le circostanze riportate negli atti ufficiali sono tese univocamente ad dimostrare la responsabilità del Manetti il quale, ingaggiando un duello con il difensore avversario e disinteressandosi del pallone, colpiva con una gomitata il calciatore che gli si era frapposto, procurandogli una ferita al labbro che non gli permetteva di portare a termine la gara. Tuttavia, l’entità delle lesioni subite dal calciatore avversario, così come risultano dal referto di gara, fanno sì da poter ritenere privo di giustificazione l’aggravamento della sanzione rispetto al minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento (art. 19, comma 4, lett.c), poiché in fase di giudizio non superano, a parere del Giudicante, l'ordinario concetto di gravità. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Accoglie il reclamo proposto dal calciatore Guido Manetti, e per l’effetto riforma il provvedimento impugnato rideterminando l’entità della sanzione a carico del calciatore in 5 (cinque giornate) gg. -Dispone procedersi alla restituzione della tassa di reclamo.
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