COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 10 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Presentato Dall’a.S.D. Ideal Club Incisa Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Sig. Francesconi Andrea Per 5 Gare (C.U. N. 18 Del 26.09.2013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
10 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Presentato Dall’a.S.D. Ideal Club Incisa Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Sig. Francesconi Andrea Per 5 Gare (C.U. N. 18 Del 26.09.2013)
Il Giudice Sportivo comminava la sanzione in epigrafe al calciatore Francesconi Andrea “per aver colpito con un pugno al volto un dirigente della squadra avversaria, provocandogli sanguinamento dal labbro. Il fatto avveniva a gioco fermo, nei pressi della panchina avversaria”.
Nel reclamo proposto la società contesta la descrizione dei fatti riportata dal D.G., dovuta a suo dire ad una cattiva percezione dell’accaduto.
Quanto indicato dall’arbitro in realtà sarebbe stato causato da un contatto, e ad un “groviglio” nel tentativo dell’incolpato di recuperare un pallone nei pressi della panchina avversaria. In tale occasione avrebbe colpito accidentalmente con un gomito il dirigente avversario.
Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione, evidenziando le conseguenze in capo al tesserato legate agli articoli di stampa locale che hanno evidenziato il fatto.
L’arbitro, nel supplemento reso ai fini istruttori, conferma come il Francesconi, trovatosi nei pressi della panchina avversaria “colpiva con un pugno al volto di media intensità il dirigente…”.
Il reclamo non merita accoglimento.
La tesi della reclamante non è supportata da alcun elemento, e il D.G. è puntuale nella descrizione della dinamica dei fatti, ribadita nel supplemento di rapporto.
Sull’entità della squalifica, questa è conforme al dettato delle Carte Federali e rispetta principi di equità. Non si ravvedono, pertanto, ragioni per una sua rivisitazione.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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