COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 09 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd United Firenze Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Rapalli Luca (C.U. N° 19 Del 3102013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 09 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd United Firenze Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Rapalli Luca (C.U. N° 19 Del 3102013) Propone rituale reclamo la ASD United Firenze, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Per condotta violenta nei confronti di un avversario” La società contesta lo svolgimento dei fatti e nega che il proprio calciatore abbia tenuto condotta violenta, essendosi limitato a “dei buffetti di intesa sulla spalla” all’avversario. Prova ne sarebbe la mancata reazione dell’avversario stesso e il clima sereno tra i due calciatori. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Le affermazioni della reclamante, non trovano conferma negli atti ufficiali. Il D.G. nel supplemento ribadisce quanto già oggetto di rapporto confermando che lo scambio tra i due calciatori non fu di buffetti, ma di “manate”, le quali possono senza ombra di dubbio configurarsi come atto violente, entrambi i calciatori vennero espulsi. Il fatto che i due calciatori si siano poi chiariti e non abbiano dato vita ad una successiva, ulteriore contesa, non aggrava la sanzione, che deve essere contenuta nel minio edittale, come correttamente fatto dal primo giudice. P.Q.M. L a C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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