COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 18.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ VIS TORGIANO 1928, IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THIRUS – VIS TORGIANO 1928, DISPUTATA A FERENTILLO IL 29.09.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ATLETA ROMEO FRANCESCO FINO AL 28/02/2014;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 18.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ VIS TORGIANO 1928, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA OLYMPIA THIRUS – VIS TORGIANO 1928, DISPUTATA A FERENTILLO IL 29.09.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA ATLETA ROMEO FRANCESCO FINO AL 28/02/2014;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.10.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Vis Torgiano 1928, chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal
rappresentante A.I.A. sig. Arturo Corgna; era altresì presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione visti gli atti ufficiali di gara, proceduto all’audizione dell’arbitro e del
rappresentate della società,Sig. Marulli Giuseppe, appositamente delegato dal Presidente;
Rilevato che le predette audizioni hanno consentito di confermare la ricostruzione dei fatti come
evidenziati nel referto di gara;
Considerata però la giovane età del calciatore Romeo Francesco e valutata altresì la circostanza
che il fatto da egli commesso non ha provocato all’arbitro particolare dolore;
Ritenuto quindi di ridurre la sanzione originariamente inflitta al calciatore rideterminandola in
misura maggiormente congrua e commisurata;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Francesco Romeo fino al
31/01/2014.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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