F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 05 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO GASPARIN SERGIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CALCIO CATANIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VI N.O.I.F. – NOTA N. 3521/359 PF12-13 SP/BLP DEL 10.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 05 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO GASPARIN SERGIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CALCIO CATANIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VI N.O.I.F. – NOTA N. 3521/359 PF12-13 SP/BLP DEL 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2013) Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Sergio Gasparin ha impugnato la decisione (v. Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2013) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federaòe del 10.12.2012, gli ha irrogato la sanzione della inibizione di mesi 2 per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera A) paragrafo VI N.O.I.F.. Con i motivi scritti ha contestato la fondatezza dell'addebito mossogli eccependo che all'atto della risoluzione consensuale del rapporto intercorso con la Società Calcio Catania con l'ex A.D. Sig. Pietro Lo Monaco egli non rivestiva alcun incarico dirigenziale in seno alla stessa. Ha, quindi, sostenuto l'irrilevanza della data di negoziazione ad opera del Lo Monaco degli assegni bancari ricevuti dal sodalizio atteso che era inoppugnabilmente acclarata la contestuale emissione dei titoli bancari per mano di persona diversa in un momento anteriore al conferimento in suo favore di qualsivoglia funzione dirigenziale all'interno del Calcio Catania. Sottolineava, comunque, l'inapplicabilità al caso di specie della normativa di cui all'atto di deferimento posto che i pagamenti erano stati, dalla Società, effettuati a titolo di incentivo all'esodo e non, quindi, concernenti al contratto economico depositato in Lega. Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata decisione, il suo proscioglimento da qualsiasi addebito. Alla seduta del 27 Giugno 2013, fissata avanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Giova, in via preliminare, richiamare i fatti e le circostanze del caso di specie. In data 14.5.2012 tra il Lo Monaco ed il Calcio Catania, in persona del suo Presidente in carica Sig. Pulvirenti Antonino, si perveniva alla risoluzione consensuale del rapporto intercorso con l'odierno ricorrente con l'incarico di Direttore Generale. In esecuzione dell'accordo il Calcio Catania si impegnava a corrispondere al Sig. Pietro Lo Monaco, a titolo transattivo, a tacitazione di ogni pretesa a totale soddisfo, la complessiva somma di € 231.160,00 a titolo di penale volta alla liquidazione e consensuale remunerazione di tutti i danni, presenti a futuri, che si sarebbero derivati dalla anticipata risoluzione del contratto. L'importo consensualmente concordato veniva contestualmente corrisposto a mezzo di assegni bancari con le seguenti modalità: a) quanto a € 82.580,00 con scadenza 30.6.2012; b) quanto a € 82.580,00 con scadenza 31.7.2012; c) quanto a € 66.000,00 con scadenza 30.9.2012. Veniva, infine, precisato che, ove l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto che quanto oggetto della transazione fosse a titolo di stipendio e non già di risarcimento danni, la Società Calcio Catania si impegnava a manlevare il Sig. Pietro Lo Monaco da ogni obbligo tributario al riguardo, accollandosi gli eventuali oneri. Con verbale assembleare 22.5.2012 l'odierno ricorrente, come da documento prodotto, era stato nominato A.D. Con i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società, fatta eccezione dei poteri riservati al Consiglio dal Codice Civile. Ora è che la C.D.N., in esito a nota CO.VI.SOC. 21.11.2012, che segnalava alla Procura Federale il fatto che il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato (Sig. Pietro Lo Monaco) era stato effettuato non utilizzando il bonifico bancario su C/C dedicato, e presupponendo che gli assegni bancari erano stati emessi nel periodo in cui il Sig. Sergio Gasparin aveva già assunto la carica di A.D. della Società, gli ha irrogato la sanzione disciplinare oggi impugnata. Il ricorso è fondato e va accolto. Infatti non può ritenersi fondato l'assunto della C.D.N., ovvero che gli assegni bancari sono stati emessi allorché l'odierno ricorrente rivestiva la carica di A.D.. Dal contenuto letterale dell'atto di risoluzione consensuale, pervenuto alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il 14.5.2012, si deduce, in via logica e al contrario, che gli assegni bancari ivi calendati sono stati emessi e consegnati contestualmente in data 14.5.2012 all'atto della sottoscrizione dell'accordo, allorché l'odierno ricorrente non era stato ancora investito della carica societaria, con l'evidente intesa di bancarli nelle date concordate 30.6.2012, 31.7.2012 e 30.9.2012. Non potendo, neppure in via astratta, dar credito alla ipotesi che il Sig. Pietro Lo Monaco abbia sottoscritto l'accordo consensuale senza alcuna cautela circa l'effettivo percepimento di quanto stabilito. Per quanto esaustivamente sopra precisato, alcuna rilevanza può attribuirsi al fatto che gli assegni bancari, presumibilmente ad efficacia post-datata, siano stati negoziati allorché l'odierno ricorrente aveva, a decorrere dal 22.5.2012, già assunto la carica di A.D. del Calcio Catania. Nessuna responsabilità anche per la sola “posizione” successivamente acquisita e rivestita può quindi essere addebitata al sig. Gasparin, in mancanza di ogni corredo probatorio che ne dimostri il suo coinvolgimento diretto o indiretto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Sergio Gasparin annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it