F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 11, COMMI 3 E 4, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ CONCORRENTE; EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO ASCRITTO AL CALCIATORE PAGANINI LUCA, SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 – NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013) 5. RICORSO CALC. PAGANINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 11, COMMA 1, C.G.S., SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 – NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 11, COMMI 3 E 4, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ CONCORRENTE; EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO ASCRITTO AL CALCIATORE PAGANINI LUCA, SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 - NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013) 5. RICORSO CALC. PAGANINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 11, COMMA 1, C.G.S., SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 - NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013) I due ricorsi, proposti contro la medesima decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, originata da un unico deferimento del Procuratore Federale, sono riuniti, in considerazione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva. La pronuncia impugnata, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale ha ritenuto il calciatore Paganini Luca autore di una condotta discriminatoria recante offesa per origine etnica, in occasione dell’incontro Casale/Pro Patria del 19 gennaio 2013, in danno dell’avversario Ribeiro Fabiano. Di conseguenza, la Commissione ha inflitto al Paganini la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive e alla società di appartenenza Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. la sanzione di euro diecimila di ammenda, a titolo di responsabilità concorrente. Entrambi i ricorsi contestano, in radice, la ricostruzione dei fatti compiuta nell’atto di deferimento e sostanzialmente recepita nella decisione impugnata. In particolare, il calciatore Paganini riconosce che, in occasione della partita Casale/Pro Patria, all’esito di una concitata fase di gioco, aveva rivolto una frase ingiuriosa nei confronti dell’avversario Ribeiro Fabiano. Sostiene, tuttavia, che le parole pronunciate fossero: “piantala, coglione di merda”, senza alcuna connotazione di offesa etnica o razziale. A supporto del loro assunto, i ricorrenti indicano la deposizione del calciatore Amicarelli, compagno di squadra del Paganini e invocano l’acquisizione di documentazione fotografica e video, insistendo nella affermazione secondo la quale non sussisterebbero elementi probatori univoci per dimostrare l’assunto accusatorio. La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa. Infatti, la concreta sussistenza della condotta discriminatoria, recante offesa, denigrazione ed insulto di carattere etnico e razziale posta in essere dal calciatore Paganini risulta pienamente confermata dall’istruttoria svolta e, in particolare, non solo dalle dichiarazioni dello stesso calciatore Ribeiro, ma anche dalle circostanziate deposizioni rese dal Sig. Rognetta, compagno di squadra del Ribeiro, nonché dal Sig. Pozzati. Quest’ultimo ha riferito di avere udito distintamente l’insulto a sfondo razziale, mentre effettuava il riscaldamento sulla linea laterale. Nella stessa direzione si pongono, poi, le deposizioni del Sig. Preziosi, che riferisce di avere sentito il Ribeiro lamentarsi dell’offesa a sfondo razziale subita, e del padre del calciatore Ribeiro, il quale pure asserisce di avere udito gli insulti discriminatori. Questa ricostruzione dei fatti trova sostanziale riscontro anche nel referto arbitrale. Il direttore di gara, pur non avendo percepito direttamente l’offesa a carattere etnico, offre un quadro dettagliato della vicenda, nei momenti immediatamente successivi al diverbio tra il Paganini e il Ribeiro, evidenziando che i compagni di quest’ultimo avessero immediatamente segnalato il grave episodio di offesa razziale. La circostanza che l’arbitro precisi di non avere sentito direttamente gli insulti non è sufficiente per affermare che tali fatti non si siano verificati, in presenza di adeguati elementi probatori di segno opposto. In questo quadro, le contrarie asserzioni dello stesso Paganini e del calciatore Amicarelli non risultano idonee a smentire la ricostruzione dei fatti desumibile dal complesso delle altre risultanze probatorie. Infatti, del tutto ininfluente appare la documentazione fotografica e video invocata dai ricorrenti, che potrebbe riguardare, al più, l’esatta posizione del padre del Ribeiro, e degli altri calciatori (Preziosi, Rognetta), al momento del verificarsi dell’episodio. Resta dimostra, quindi, la sussistenza della frase offensiva a sfondo razziale (“stai zitto, negro di merda”), pronunciata dal Paganini nei confronti del Ribeiro, che comporta l’applicazione delle sanzioni irrogate dal giudice di primo grado. In senso contrario, non potrebbe assumere rilievo la decisione di richiedere l’archiviazione, per mancanza di querela, adottata dalla Procura della Repubblica, attesa l’autonomia del giudizio dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Parimenti, non può giovare ai ricorrenti la determinazione assunta dal giudice sportivo, che, in seguito all’abbandono del campo da parte della squadra del Casale, aveva deliberato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio o a 3 in favore della società Pro patria. Si tratta, infatti di una decisione adottata prima dell’approfondimento delle indagini istruttorie condotte dalla Procura Federale, basata, comunque, su autonome valutazioni. Come ha rilevato la pronuncia impugnata, poi, ai ricorrenti non può giovare il precedente della decisione adottata dal Giudice Sportivo con Comunicato ufficiale n. 210 in data 8 maggio 2013, pure riferita ad una analoga ipotesi di deferimento conseguente alla contestazione di un insulto razziale, ma caratterizzata da una situazione di fatto del tutto peculiare. In conclusione, pertanto, i due ricorsi, riuniti, devono essere respinti. Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dall’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese) e dal calciatore Paganini Luca. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it