F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEYMOUR FELIPE IGNACIO SEGUITO GARA SPEZIA/CARPI DEL 7.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 12 del 9.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 20 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEYMOUR FELIPE IGNACIO SEGUITO GARA SPEZIA/CARPI DEL 7.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 12 del 9.9.2013)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Spezia/Carpi, disputato in data 7 settembre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Felipe Ignacio Seymour la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per aver “al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Spezia Calcio S.r.l., la quale lamenta l’involontarietà del gesto posto in essere dal calciatore Seymour, ai danni dell’avversario Sig. Porcari, sostenendo che il calciatore sanzionato avrebbe esclusivamente cercato di divincolarsi dalla stretta con cui l’avversario medesimo gli avrebbe impedito “di andare a rimettere in fretta il pallone dal fallo laterale a favore della propria squadra”. La Società assume, altresì, che non si sarebbe trattato di un’azione avvenuta “a giuoco fermo” e che, ad ogni modo, la sanzione comminata sarebbe oltremodo eccessiva. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20 settembre 2013, sono presenti il Segretario della società, Sig. Stefano Pedrelli, il Sig. Seymour e l’Avv. Enrico Angelini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, prima di procedere alla decisione del caso di specie, ha provveduto ad ascoltare, in merito alla condotta del Sig. Seymour, l’Arbitro della gara in questione, il quale ha confermato la dinamica dei fatti accaduti così come da quest’ultimo riportati nel referto e la volontarietà del gesto del calciatore stesso. A tal proposito, la Corte rileva, peraltro, come una manata al volto debba essere considerata, in linea di principio, un gesto violento, sanzionato dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., in base al quale la sanzione minima applicabile al calciatore che pone in essere tale condotta ammonta a tre giornate di squalifica. Nel caso di specie, pertanto, accertata la volontarietà e la violenza del comportamento del Sig. Seymour, la sanzione a quest’ultimo irrogata dal Giudice Sportivo non può che essere ritenuta congrua. Per questi motivi la C.G.F., sentito il Direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dallo Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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