F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 23 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL TORINO FC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP, TORINO/PESCARA DEL 17.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 30 del 20.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 23 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL TORINO FC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP, TORINO/PESCARA DEL 17.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 30 del 20.8.2013) La società Torino F.C. S.P.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 30 del 20 agosto 2013, con il quale è stato inflitta, a seguito della gara di TIM CUP Torino/Pescara del 18 agosto 2013, la seguente sanzione: - ammenda di € 7.000,00 alla società Torino F.C. S.p.A. "per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 CGS in relazione all'art. 13 lettera b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza". La reclamante ha chiesto, nel ricorso presentato, in via principale l'annullamento della sanzione applicata ed in via subordinata la riduzione della stessa. In particolare la reclamante evidenzia che vi è discordanza tra il referto dell'arbitro e la relazione del collaboratore della Procura Federale, in quanto mentre il primo nulla segnala nei propri referti, il secondo segnala il lancio di fumogeni. Nella tesi difensiva è stato altresì sostenuto che il lancio di fumogeni sia consistito non nel lancio propriamente detto, ma nel rilancio degli stessi fumogeni lanciati e provenienti dall'avversa tifoseria. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti il referto dell'arbitro e la relazione della Procura Federale, considerando che non vi è corrispondenza tra il numero dei fumogeni lanciatati dall'avversa tifoseria che sarebbero stati rispediti al mittente, ritenuto quindi trattarsi l'avvenuto lancio di fumogeni di un'azione autonoma e solo in parte da ricondurre al lancio dei fumogeni da parte dei sostenitori della squadra avversaria, considerato che la sanzione è già stata attenuata ex art. 14 n.5 C.G.S. in relazione all’art.13 lett. b) C.G.S., ritiene congrua la sanzione applicata, rigetta pertanto il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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