F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 23 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE FINO AL 30.9.2013; – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL SIG. PETRACHI GIANLUCA SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 14.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 23 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 30.9.2013; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL SIG. PETRACHI GIANLUCA SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 14.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013) Il signor Petrachi Gianluca della società Torino F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 17 settembre 2013, con il quale, a seguito della gara Torino-Milan del 14 settembre 2013, sono state inflitte le seguenti sanzioni: - inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30 settembre 2013 ed ammenda di € 3.000,00 "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto ripetutamente agli Ufficiali di gara critiche ingiuriose, accompagnate da un'espressione blasfema; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale". Il reclamante ha chiesto, nel ricorso presentato, una riduzione della sanzione applicata, sostenendo che le parole ingiuriose pronunciate dal Petrachi erano al plurale ed erano indirizzate ai calciatori del Milan, mentre se fossero stare usate contro il Direttore di Gara sarebbero state pronunciate al singolare. Per quanto riguarda, invece, l'imprecazione blasfema pronunciata, il reclamante precisa che tale espressione non è stata quella così come riportata dal collaboratore della Procura Federale, essendo stata pronunciata una frase similare non recepita correttamente e riportata in modo inesatto. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti il referto dell'arbitro e la relazione del collaboratore della Procura Federale, in relazione ai fatti come accaduti e alla congruità della pena, ritiene congruo applicare una pena pari a 2 giornate effettive di gara e pertanto riduce l'inibizione a tutto il 27 settembre 2013 e conferma la sanzione dell’ammenda come già inflitta. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Petrachi Gianluca, riduce la inibizione inflitta al reclamante a tutto il 27.9.2013. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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