F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 27 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO BALOTELLI SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 27 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO BALOTELLI SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore Mario Balotelli. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Milan/Napoli disputato il 22.9.2013, il Balotelli riceveva una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (una giornata); per avere, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose ed intimidatorie (due giornate); infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Avverso tale provvedimento la società A.C. Milan ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.9.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.9.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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