F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 27 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO “SECONDO ANELLO BLU” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CGF del 27 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO “SECONDO ANELLO BLU” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Milan/Napoli, disputato in data 22 settembre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla A.C. Milan S.p.A. la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara con settore dello stadio denominato “secondo anello blu” privo di spettatori “per aver alcuni suoi sostenitori, collocati in un settore dello stadio denominato “secondo anello blu”, in tre circostanze (prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo ed al 19° del secondo tempo) indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale (artt. 11, numeri 1 e 3 e 18, comma 1 lettera e) C.G.S.)”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan S.p.A., la quale sostiene che il tempo e la diffusione nazionale del coro intonato dai propri sostenitori avrebbero, da un lato, indebolito il contenuto offensivo dello stesso, rendendolo “una sorta di cantilena/canzonetta, simile a molti altri cori da stadio”, e, dall’altro, lo avrebbero trasformato in un coro contro la squadra del Napoli e non contro la città di Napoli o i propri abitanti, neutralizzando, in tal modo, la portata discriminatoria sotto il profilo territoriale. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27 settembre 2013, per la società nessuno è comparso. La Corte, esaminati gli atti, rileva come il carattere offensivo ed il valore discriminatorio del coro intonato da frange della tifoseria milanista contro i sostenitori della squadra avversaria non possano essere ridotti, né tantomeno annullati, dalla notorietà di cui lo stesso gode e dalla frequenza con cui il coro medesimo viene intonato in vari impianti italiani. Il coro in questione, peraltro, anche con riferimento al testo, appare essere oggettivamente espressivo di discriminazione per origine territoriale, essendo diretto contro la città di Napoli ed i
suoi abitanti e non già contro la squadra di calcio. Né vi è motivo alcuno per diversificare la discriminazione territoriale da quella razziale, nel rispetto della normativa vigente. Per questi motivi la C.G.F., visto il rapporto del Collaboratore della Procura Federale, respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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