F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 04 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. TOMMASO GHINASSI SEGUITO GARA PAGANESE/PRATO DEL 29.9.2013 (Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV dell’ 1.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 04 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. TOMMASO GHINASSI SEGUITO GARA PAGANESE/PRATO DEL 29.9.2013 (Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV dell’ 1.10.2013)
L’A.C. Prato S.p.A di Prato, in persona del suo legale rappresentante e, in proprio, il sig. Tommaso Ghinassi, calciatore tesserato della stessa società, hanno proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta all’atleta dal Giudice Sportivo “per condotta gravemente scorretta verso un dirigente della squadra avversaria al termine del primo tempo di gara al rientro negli spogliatoi (r.cc)” rilevata nel corso della partita Paganese/Prato del 29.9.2013. In particolare risulta che il Commissario di campo aveva riferito nel proprio referto che al termine del primo tempo il calciatore Tommaso Ghinassi, nel rientrare negli spogliatoi, si era rivolto ad un dirigente della squadra avversaria con una frase asseritamente ingiuriosa. Avverso la squalifica irrogata la società e lo stesso calciatore hanno proposto ricorso d’urgenza assumendo che quest’ultimo si era effettivamente rivolto al dirigente avversario (che si era indebitamente intromesso in una sua conversazione con il direttore di gara) ma senza che le parole profferite nella circostanza avessero qualsivoglia contenuto offensivo – tant’è che l’arbitro non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare – e dubitando, in ogni caso, che tra i poteri del Commissario di campo rientrasse anche quello di riferire il comportamento dei calciatori. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale hanno partecipato il calciatore Ghinassi e, per la società, il sig. Mario Masini (allenatore in 2^), peraltro privo di specifico mandato. La Corte esaminato il ricorso con procedura d’urgenza proposto dalla società A.C. Prato di Prato e dal calciatore Tommaso Ghinassi, ritiene che non possa procedersi ad un esame, nel merito, delle specifiche doglianze in ragione di un motivo di inammissibilità che lo preclude in radice. Infatti, l’art. 37 C.G.S. prevede all’ottavo comma, ultima parte, che il ricorso con procedura di urgenza non può essere proposto nel caso sia stata irrogata la squalifica per una sola gara, con l’eccezione che lo stesso attenga fattispecie che richieda la visione di immagini televisive a fini di prova. Nel caso di specie è di tutta evidenza che non si versa nella richiamata ipotesi derogatoria, trattandosi di comportamento (offensivo o meno non rileva allo stato dell’odierno scrutinio) sicuramente e correttamente attribuito al calciatore reclamante. La conseguenza è che, per effetto dello sbarramento posto, in rito, dalla citata disposizione, il gravame è inammissibile. Il ricorso dell’A.C. Prato S.p.A. di Prato dev’essere, pertanto, respinto. La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 8 C.G.S., il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.C. Prato S.p.A. di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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