F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 17 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: – DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI DALLE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2, N.O.I.F.; – DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 8509/1078PF 12-13/MS/VDP DEL 20.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 17 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: - DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI DALLE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2, N.O.I.F.; - DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 8509/1078PF 12-13/MS/VDP DEL 20.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013) La Procura Federale ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la C.D.N. (Com. Uff. n. 22 CDN del 4.10.2013) ha prosciolto Cortani Elisabetta, presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile, nonchè detta società, quale responsabile diretta, dalla violazione di cui all'art.1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F., per aver omesso di depositare, entro il termine prescritto, presso il Dipartimento di competenza, nr. 11 accordi economici stipulati con propri tesserati, recependo la tesi difensiva dell'incolpata che, nei propri scritti, sosteneva di non aver potuto ottemperare al relativo obbligo in quanto, all'epoca dei fatti contestati (settembre 2012), colpita da inibizione. Assume che la giustificazione addotta dalla Cestani sarebbe del tutto priva di efficacia scriminante perchè la predetta, anche se inibita, avrebbe potuto e dovuto provvedere all'obbligo del deposito: e ciò, in virtù del disposto di cui all'art. 19, comma 8 C.G.S. per il quale ai tesserati inibiti è consentito svolgere, in ambito societario, attività amministrativa, qual'è, all'evidenza, quella della mera consegna degli accordi economici. Il reclamo è fondato e va accolto. E' infatti indubbio che il deposito degli accordi economici presso l'organo federale competente, sancito dall'art. 94 ter, comma 2 C.G.S. e ribadito dal Com. Uff. n. 1 del 2.7.2012 della Divisione Calcio Femminile, debba essere valutato come svolgimento di attività ben diverse da quelle specificatamente precluse agli inibiti dal secondo comma del già citato art. 19 C.G.S. e, quindi, consentita e dovuta, di guisa che l'averla omessa integra gli estremi della violazione contestata. Nè vale obiettare, come ha fatto la deferita, che all'incombente avrebbe dovuto provvedere il dirigente delegato alla rappresentanza risultante indicato sul foglio di censimento 2012/2013 della società, perchè la delega generica rilasciata allo stesso è finalizzata soltanto a garantire la rappresentanza societaria nei casi in cui il titolare sia, per qualsivoglia ragione, impedito; il che, per quanto si è già detto non sussisteva nel caso che ne occupa. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Vice Procuratore Federale dichiara la responsabilità della deferita nonché della società dalla stessa rappresentata e, per l’effetto, condanna Elisabetta Cortani a 2 mesi di inibizione e la S.S. Lazio Calcio Femminile a € 300,00 di ammenda.
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