F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 17 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. GIACINTI VALENTINA SEGUITO GARA RES ROMA/MOZZANICA DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 09.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 17 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. GIACINTI VALENTINA SEGUITO GARA RES ROMA/MOZZANICA DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 09.10.2013)
L’A.S.D. Mozzanica, con ricorso inoltrato nel rispetto dei termini e forme regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 30, del 9.10.2003, con la quale il detto Giudice ha squalificato per 3 giornate effettive di gara la calciatrice Valentina Giacinti per aver tenuto condotta violenta nei confronti di un’avversaria, rendendo la sanzione a sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.. Il reclamo merita parziale accoglimento in quanto la valutazione di prime cure non è supportata dal rapporto arbitrale che riferisce di “una manata di lieve potenza”, tale, pertanto, da cosentire all’atleta colpita “di continuare la gara senza altre conseguenze”: la refertazione in richiamo, ed in particolare l’uso dell’aggettivo “lieve”, consentono alla Corte di escludere la condotta violenta e di ridurre la squalifica contenendola in due giornate. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Mozzanica di Mozzanica (Bergamo), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Giacinti Valentina a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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