F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 4 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALC. COSTA VITTORIO AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO DELLA SOCIETÀ FORTIS TRANI S.R.L. (Delibera della Commissione Accordi Economici L.N.D. – Com. Uff. n. 120 del 28.11.2012) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 21.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 4 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALC. COSTA VITTORIO AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO DELLA SOCIETÀ FORTIS TRANI S.R.L. (Delibera della Commissione Accordi Economici L.N.D. – Com. Uff. n. 120 del 28.11.2012) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 21.1.2013) Con ricorso del 27.5.2013 il calciatore Vittorio Costa ha richiesto l’annullamento della Delibera della Commissione Vertenze Economiche pubblicata in Com. Uff. n. 16/D del 21.1.2013, la quale, in accoglimento dell’appello presentato dalla S.S.D. Fortis Trani, ha annullato la Delibera della Commissione Accordi Economici L.N.D. pubblicata in Com. Uff. n. 120 del 28.11.2012, che aveva condannato la medesima società a corrispondere all’odierno ricorrente la somma di € 14.000,00 a titolo di indennità ex art. 94 ter N.O.I.F.. Resiste al proposto ricorso la società convenuta, instando in via preliminare per l’inammissibilità del proposto ricorso. Tale eccezione è fondata e meritevole di accoglimento. Dispone testualmente l’art. 49, comma 4, lett. b), C.G.S., che la Commissione Vertenze Economiche ha competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza …… in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei Campionati Nazionali della LND, di cui all’art. 94 ter N.O.I.F.. Il chiaro tenore della norma non lascia spazio a dubbi ed incertezze interpretative, dovendosi concludere per la non impugnabilità delle delibera della Commissione Vertenze Economiche in subjecta materia e per la conseguente inammissibilità del proposto reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Costa Vittorio.
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