COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 31 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 01/R) DEFERIMENTO DEI SIGNORI MIRKO STEFANI, SANDRO BERETTA, LUIGI OCHNER E DELLA SOCIETÀ USD LEVICO TERME.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 31 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 01/R) DEFERIMENTO DEI SIGNORI MIRKO STEFANI, SANDRO BERETTA, LUIGI OCHNER E DELLA SOCIETÀ USD LEVICO TERME. Con provvedimento del 29 luglio 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale di Trento i signori Stefani Mirko, Beretta Sandro, Ochner Luigi e la Società U.S.D. Levico Terme per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 c.1 del CGS da parte del sig. Stefani, con responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, e 2., del CGS da parte dell’USD Levico Terme. Preliminarmente il sostituto Procuratore e il sig. Stefani Mirko decidono di concordare la sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS nella misura di 2 mesi di squalifica ed ammenda di €. 10.000,00=. Il Sostituto Procuratore, dopo aver esposto i fatti addebitati ai signori Beretta Sandro e Ochner Luigi e all’USD Levico Terme formula le seguenti richieste di sanzione: 1. per il sig. Beretta Sandro, mesi 6 di inibizione; 2. per il sig. Ochner Luigi, mesi 4 di inibizione; 3. €: 1.000,00= di ammenda per la società USD Levico Terme. Il sig. Beretta Sandro e il sig. Ochner Luigi e la società USD Levico Terme confermando le difese svolte in memoria e dopo ampia discussione chiedono di essere assolti dagli addebiti contestati e in subordine, valutate le circostanze del caso tutte come esposte nella prodotta memoria chiedono di applicare il minimo della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale dopo attenta valutazione dei fatti e considerato anche l’avvenuta definizione, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. del deferimento del sig. Mirko Stefani, ritiene provata la responsabilità della Società deferita e dei suoi dirigenti e ritiene equo applicare le seguenti sanzioni: 1. al sig. Beretta Sandro, mesi 6 di inibizione; 2. al sig. Ochner Luigi, mesi 1 di inibizione; 3. alla Società USD Levico Terme l’ammenda di €: 1.000,00=. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene congrua la sanzione concordata tra la Procura Federale ed il sig. Stefani Mirko di mesi 2 di squalifica e di €. 10.000,00= (diecimila) di ammenda e dispone l’applicazione allo stesso Stefani Mirko della squalifica di mesi 2 e l’ammenda di €. 10.000,00=. La Commissione a definizione del deferimento della Procura Federale infligge le seguenti sanzioni: 1. al sig. Beretta Sandro, mesi 6 di inibizione; 2. al sig. Ochner Luigi, mesi 1 di inibizione; 3. alla Società USD Levico Terme l’ammenda di €: 1.000,00=.
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