COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 31 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 01/R) DEFERIMENTO DEI SIGNORI MIRKO STEFANI, SANDRO BERETTA, LUIGI OCHNER E DELLA SOCIETÀ USD LEVICO TERME.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 31 del 31.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
01/R) DEFERIMENTO DEI SIGNORI MIRKO STEFANI, SANDRO BERETTA, LUIGI OCHNER E DELLA SOCIETÀ USD LEVICO TERME.
Con provvedimento del 29 luglio 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare
Territoriale presso il Comitato Provinciale di Trento i signori Stefani Mirko, Beretta Sandro, Ochner Luigi e la
Società U.S.D. Levico Terme per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 c.1 del CGS da
parte del sig. Stefani, con responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, e 2., del CGS da parte dell’USD
Levico Terme.
Preliminarmente il sostituto Procuratore e il sig. Stefani Mirko decidono di concordare la sanzione ai sensi
dell’art. 23 CGS nella misura di 2 mesi di squalifica ed ammenda di €. 10.000,00=.
Il Sostituto Procuratore, dopo aver esposto i fatti addebitati ai signori Beretta Sandro e Ochner Luigi e
all’USD Levico Terme formula le seguenti richieste di sanzione:
1. per il sig. Beretta Sandro, mesi 6 di inibizione;
2. per il sig. Ochner Luigi, mesi 4 di inibizione;
3. €: 1.000,00= di ammenda per la società USD Levico Terme.
Il sig. Beretta Sandro e il sig. Ochner Luigi e la società USD Levico Terme confermando le difese svolte in
memoria e dopo ampia discussione chiedono di essere assolti dagli addebiti contestati e in subordine, valutate le
circostanze del caso tutte come esposte nella prodotta memoria chiedono di applicare il minimo della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale
dopo attenta valutazione dei fatti e considerato anche l’avvenuta definizione, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. del
deferimento del sig. Mirko Stefani, ritiene provata la responsabilità della Società deferita e dei suoi dirigenti e ritiene
equo applicare le seguenti sanzioni:
1. al sig. Beretta Sandro, mesi 6 di inibizione;
2. al sig. Ochner Luigi, mesi 1 di inibizione;
3. alla Società USD Levico Terme l’ammenda di €: 1.000,00=.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene congrua la sanzione concordata tra la Procura Federale ed il sig.
Stefani Mirko di mesi 2 di squalifica e di €. 10.000,00= (diecimila) di ammenda e dispone l’applicazione allo stesso
Stefani Mirko della squalifica di mesi 2 e l’ammenda di €. 10.000,00=.
La Commissione a definizione del deferimento della Procura Federale infligge le seguenti sanzioni:
1. al sig. Beretta Sandro, mesi 6 di inibizione;
2. al sig. Ochner Luigi, mesi 1 di inibizione;
3. alla Società USD Levico Terme l’ammenda di €: 1.000,00=.
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