COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 31 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 02/R DEFERIMENTO DEI SIGNORI PRIGHEL MASSIMO, MILO MICHELE E DELLE SOCIETÀ ASD ASSICURAZIONI E S.MICHELE ALL’ADIGE MERCATONE 1.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 31 del 31.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 02/R DEFERIMENTO DEI SIGNORI PRIGHEL MASSIMO, MILO MICHELE E DELLE SOCIETÀ ASD ASSICURAZIONI E S.MICHELE ALL’ADIGE MERCATONE 1. Con provvedimento del 4 settembre 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale di Trento i signori: 1. Prighel Massimo per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver consentito di trattare su basi economiche e successivamente di effettuare, a mezzo di assegno bancario tratto dal suo cc. bancario, il pagamento al sig. Renier Mirko la somma di €. 1.405,44= per ottenere lo svincolo del tesseramento di suo figlio minore Prighel Nicola della società HDI Assicurazioni; 2. Milo Michele, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 39, comma 2, del Regolamento L.N.D., per aver svolto il ruolo di attiva intermediazione nella trattativa economica per lo svincolo del giovane calciatore Prighel Nicola, provvedendo ad apporre di suo pugno, a richiesta del sig. Renier Mirko, la cifra di €. 1.405,44= quale somma concordata per lo svincolo de quo. 3. Le Società FCD S.Michele all’Adige Mercatone 1 e ASD HDI Assicurazioni per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, conseguente alla condotta illegittima ascritta rispettivamente ai Dirigenti sig. Prighel Massimo e Milo Michele. Il Sostituto Procuratore Federale e i deferiti decidono di concordare le sanzioni ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., considerando la collaborazione, nelle seguenti misure: - 1 mese di inibizione per Prighel Massimo; - 20 giorni di inibizione per il sig. Milo Michele; - €. 200,00= di ammenda per la Società FCD S.Michele a.A. Mercatone 1 (ora Futsal Mercatone uno); - €. 400,00= di ammenda per la società ASD Futsal Tridentina (già HDI Assicurazioni). La Commissione Disciplinare Territoriale Visto l’art. 23 del C.G.S., ritenendo congrua la sanzione proposta, adotta la seguente: Ordinanza e per i fatti di cui al deferimento applica le seguenti sanzioni: - 1 mese di inibizione per Prighel Massimo; - 20 giorni di inibizione per il sig. Milo Michele; - €. 200,00= di ammenda per la Società FCD S.Michele a.A. Mercatone 1 (ora Futsal Mercatone uno); - €. 400,00= di ammenda per la società ASD Futsal Tridentina (già HDI Assicurazioni).
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