COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO BARISCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SALVATO SANTIAGO FINO AL 31.12.2013 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO BARISCIANO / PONTEVOMANO, DISPUTATA IL 6.10.2013 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°16 del 10.10.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 31/10/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO BARISCIANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SALVATO SANTIAGO FINO AL 31.12.2013 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO BARISCIANO / PONTEVOMANO, DISPUTATA IL 6.10.2013 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°16 del 10.10.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Poggio Barisciano ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Salvato Santiago: “perché, espulso per grave fallo di gioco alla vista del cartellino rosso poneva le mani sul petto del direttore di gara, facendolo indietreggiare e rivolgeva offesa”.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti contestati, tenuto conto che il calciatore ha riconosciuto di avere proferito un’espressione irriguardosa, ma di non avere spinto l’arbitro volontariamente, ma solo per effetto della pressione del capannello di calciatori che protestavano per il provvedimento adottato.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, sul presupposto che, nel caso di specie, il comportamento del calciatore deve essere qualificato come protesta smodata a seguito della sua espulsione, peraltro senza conseguenze per il direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Salvato Santiago fino al 30.11.2013, disponendo accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.
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