COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico della Società A.S.D.GUARANUM (ora A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell’art. 1, comma 1 del CGS, consistita nell’avere colpito, durante una fase di gioco della gara Guaranum – Fagnano del 19.01.2013, due giocatori della società Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, con violenti colpi al volto, causando agli stessi le conseguenze lesive personali refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cosenza, come sopra analiticamente descritte. Episodio non visto dal direttore di gara, in quel momento intento a seguire e fasi di esecuzione di un calcio di punizione in altra zona del campo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico della Società A.S.D.GUARANUM (ora A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell'art. 1, comma 1 del CGS, consistita nell'avere colpito, durante una fase di gioco della gara Guaranum - Fagnano del 19.01.2013, due giocatori della società Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, con violenti colpi al volto, causando agli stessi le conseguenze lesive personali refertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza, come sopra analiticamente descritte. Episodio non visto dal direttore di gara, in quel momento intento a seguire e fasi di esecuzione di un calcio di punizione in altra zona del campo. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, -esaminati gli atti relativi ad una richiesta di accertamenti in ordine ad un fatto di violenza posto in essere nei confronti di due calciatori della Società Fagnano, durante la gara Guaranum - Fagnano del 19.1.2013; -atteso che il presente procedimento ha tratto origine da una trasmissione di atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza di tale Ufficio, da parte del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Cosenza della L.N.D., il quale, con decisione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 19 del 24.01.2013, in relazione a quanto indicato dall'arbitro della gara A.S.D. Guaranum - A.S.D. Fagnano, nel proprio supplemento del rapporto di gara ed a quanto risultante da una missiva della stessa società Fagnano del 22.01.2013, nel confermare il risultato della gara conseguito sul campo, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per "la verifica delle gravi accuse mosse dal Fagnano confortate dalla documentazione medica allegata"; Nello specifico, tanto dal supplemento di referto del direttore di gara, quanto dalla missiva della società Fagnano sopra indicata, emergeva che, durante una fase di gioco, intorno al 15° minuto del secondo tempo, mentre i giocatori si apprestavano a battere un calcio di punizione concesso in favore del Guaranum nei pressi del centrocampo, il capitano del Fagnano, sig. Madera Francesco ed altro giocatore della stessa squadra, sig. Madera Andrea, venivano colpiti entrambi da un pugno al volto, riportando evidenti conseguenze lesive da tale aggressione. Tale episodio non veniva rilevato direttamente dall'arbitro, in quei frangenti intento a regolare la effettuazione di un calcio di punizione in altra zona del campo, ma veniva prontamente riferito allo stesso direttamente dal calciatore Madera Francesco. L'arbitro poteva, quindi, constatare personalmente che entrambi i giocatori in questione perdevano sangue dal labbro. -Esaminata la relazione redatta dal Collaboratore della Procura Federale all'esito dell'attività istruttoria espletata, dalla quale emerge che, evidentemente, nel corso del secondo tempo della gara Guaranum-Fagnano del 19.01.2013, i calciatori del Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, sono stati colpiti da uno o più calciatori della società Guaranum, con due violenti pugni al volto e che, in conseguenza dei colpi subiti, gli stessi sono stati costretti e recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza, ove gli veniva diagnosticata la frattura del setto nasale ed un trauma contusivo con ferita al labbro superiore con prognosi di 30 giorni, al primo, ed un trauma contusivo con ecchimosi del labbro superiore e della piramide nasale con una prognosi di 7 giorni, al secondo. Per altro verso, l'indagine non consentiva di identificare gli autori o l'autore dei fatti di violenza denunciati, posto che nessuno dei protagonisti della vicenda in esame, all'esito delle dichiarazioni rese, ha visto o ha potuto riconoscere il calciatore o i calciatori della Società Guaranum che ha o hanno colpito i sigg.ri Madera Francesco ed Andrea; -considerato che la circostanza dell'aggressione risulta anche oggettivamente accertata alla luce dei referti medici rilasciati in data 19.01.2013 dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza; nonché dalle risultanze del supplemento del referto di gara redatto dall'arbitro, ed ancora dalle dichiarazioni dallo stesso rese al collaboratore della Procura federale; al pari delle dichiarazioni rese, allo stesso collaboratore, dai calciatori del Fagnano, sigg.ri Madera Francesco e Cipolla Giuseppe, dal dirigente della stessa società, sig. Avolio Tommaso ed in parte, anche dal dirigente del Guaranum, sig. Sprovieri Carlo; -rilevato, inoltre, che da accertamenti esperiti dal collaboratore della Procura non è stata reperita nessuna ripresa televisiva da emittenti locali o ripresa video della gara da parte di qualche tifoso rendendo così ulteriormente impossibile l'esatta individuazione dei responsabili degli atti di violenza oggetto della presente indagine; -ritenuto, tuttavia, che, all'esito dell'attività di indagine, sia risultata accertata l'aggressione fisica nei confronti dei calciatori della società Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, nei termini sopra indicati e che tali gesti di violenza siano senz'altro da ricondurre a calciatori tesserati della società Guaranum che si trovavano nel terreno di gioco, dal momento che l'aggressione in questione è stata compiuta ed accertata durante lo svolgimento di una fase di gioco e, quindi, posta in essere da soggetti evidentemente prendenti parte alla gara in questione, tenuto conto che molti dei soggetti auditi hanno fatto riferimento ad un parapiglia creatosi tra i giocatori delle due squadre in campo e che nessuno, in primis l'arbitro, ha rilevato l'indebita presenza sul terreno di gioco di soggetti estranei alle due compagini o di altri soggetti non autorizzati a stazionare in campo. Né può pensarsi che una aggressione di tale genere e con le conseguenze anche medicalmente accertate nei termini di cui sopra, possa essere stata simulata dai due calciatori Madera Francesco e Madera Andrea o da propri compagni di squadra; essendo peraltro, risultato confermato da più parti che la partita si era evidentemente incattivita nel corso della seconda frazione di gioco e che i calciatori del Guaranum avevano cominciato a "giocare duro"; -rilevato, pertanto, che il quadro sopra evidenziato, pur non permettendo di risalire all'autore o agli autori delle condotte violente sopra descritte, consente, tuttavia, di poter attribuire la responsabilità di quanto accaduto, a titolo oggettivo, alla società A.S.D. Guaranum, per la condotta antiregolamentare posta in essere da uno o più soggetti per la stessa tesserati, ancorché non identificati, in quanto tale tipo di responsabilità ben può fondarsi e, quindi, conseguire, all'accertamento di una condotta antiregolamentare in capo a soggetti tesserati per una determinata società sportiva, anche se non specificamente identificati, quando le risultanze probatorie consentono di circoscrivere a tale cerchia di tesserati di una società, l'attribuibilità di determinate condotte antiregolamentari; -Visto l'art. 32, comma 4 del CGS; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 18 luglio 2013, prot. nr. 0369/647 pf 12 13/GT/dl: la Società ASD Guaranum (ora ASD Castiglione Cosentino)a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell'art. 1, comma 1 del CGS. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 28 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato le seguenti richieste nei confronti della Società ASD Guaranum (ora ASD Castiglione Cosentino) una giornata di squalifica del campo di gioco e l’ammenda di € 1000,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione nei confronti della Società ASD GUARANUM (ora ASD CASTIGLIONE COSENTINO) delle sanzioni: - obbligo di disputare UNA gara a porte chiuse; - ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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