COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di 1. il Sig. MAZZITELLI Antonio; 2. il Sig. FORTINO Gennaro; 3. la Società POL. REAL COSENZA: 4. la Società A.P. VALLECUPO; per rispondere: – i primi due della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; – la Società Pol. Real Cosenza e la Società A.P. Vallecupo, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri dirigenti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di 1. il Sig. MAZZITELLI Antonio; 2. il Sig. FORTINO Gennaro; 3. la Società POL. REAL COSENZA: 4. la Società A.P. VALLECUPO; per rispondere: - i primi due della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del C.G.S.; - la Società Pol. Real Cosenza e la Società A.P. Vallecupo, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri dirigenti. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, -letto il Comunicato Ufficiale n. 147 del 23.05.2012 della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria; -esaminati tutti gli altri atti formati e la documentazione acquisita; -rilevato che in data 11.03.2012, in occasione del Torneo categoria Pulcini 'Sei bravo a......Scuola di Calcio", le Società Pol. Real Cosenza e A.P. Vallecupo non svolgevano, secondo loro stessa ammissione, tutti i giochi/gare previsti dal regolamento del torneo; -rilevato che dal referto finale di gara, sottoscritto dai dirigenti Sig.rri Fortino (Vallecupo) e Mazzitelli (Real Cosenza), risulta invece che tutti i giochi/gare sono stati regolarmente svolti, con indicazione dei risultati parziali (0-1, 0-1 e 4-5) e finali (7-5 per il Real Cosenza); -rilevato che il dirigente dell'A.P. Vallecupo, Sig. Gennaro Fortino, in una nota indirizzata al Comitato Provinciale di Cosenza della F.I.G.C., ha dichiarato che delle tre gare previste ne sono state effettuate soltanto due, e che "in considerazione del mancato svolgimento dei giochi, le due società hanno deciso di assegnarsi il seguente punteggio: Real Cosenza 5 — A. P. Vallecupo 4"; -rilevato che la predetta nota è stata sottoscritta anche dal dirigente del Real Cosenza, Sig. Antonio Mazzitelli, il quale ha ammesso che non tutte le gare sono state regolarmente svolte, affermando,altresì, di aver sottoscritto in bianco la distinta di gara, chiedendo al dirigente dell'altra squadra di completare il modello con l'indicazione del risultato; -rilevato che sussiste una palese difformità tra quanto dichiarato dai Dirigenti e quanto contenuto nel referto di gara; -considerato che il Giudice Sportivo di Cosenza, rilevato tale contrasto, ha deciso nella seduta del 03.05.2012 di comminare la sanzione della perdita della gara per 0-11 ad entrambe le Società e di trasmettere gli atti alla Procura Federale per lo svolgimento delle opportune indagini; -rilevato che avverso detta decisione è stato proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, la quale, considerato il contrasto tra le dichiarazioni dei dirigenti ed il referto di gara, ha rigettato il suddetto reclamo, ribadendo come corretta la decisione del primo Giudice; rilevato che gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Antonio Mazzitelli, in qualità di Dirigente della Società Pol. Real Cosenza, e dal sig. Gennaro Fortino, in qualità di Dirigente della Società A.P. Vallecupo, così come sopra descritti, integrano gli estremi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ex art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; -rilevato che la Società Pol. Real Cosenza è tenuta a rispondere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., del comportamento disciplinarmente rilevante come sopra contestato, posto in essere dal proprio Dirigente, Sig. Antonio Mazzitelli, per responsabilità oggettiva; -rilevato che la Società A.P. Vallecupo è tenuta a rispondere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., del comportamento disciplinarmente rilevante come sopra contestato, posto in essere dal proprio Dirigente, Sig. Gennaro Fortino, per responsabilità oggettiva; -rilevato che le condotte sopradescritte risultano ancora più gravi, in considerazione del fatto che sono state compiute in occasione di competizioni fra bambini appartenenti alla categoria c.d. "Pulcini", che dovrebbero invece avere finalità educative e didattiche; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Magnanelli; - visto l'art . 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 30 luglio 2013, prot. nr. 561/1240 pf 11 12/GR/mg: 1. il Sig. MAZZITELLI Antonio; 2. il Sig. FORTINO Gennaro; 3. la Società POL. REAL COSENZA: 4. la Società A.P. VALLECUPO. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 28 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco e, per i deferiti, il sig Fortino Gennaro ed il sig. Occhiuto Antonio attuale Presidente della A.P. Vallecupo. Nessuno è presente per gli altri deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato le seguenti richieste nei confronti: 1. del Sig. MAZZITELLI Antonio ammenda di € 500,00; 2. del Sig. FORTINO Gennaro ammenda di € 500,00; 3. della Società. POL. REAL COSENZA ammenda di € 500,00; 4. della Società. A.P. VALLECUPO ammenda di € 500,00. LE RICHIESTE DELLA DIFESA I deferiti presenti hanno rappresentato la propria buona fede nell’episodio contestato, affermando che i “giochini” non sono stati effettuati per come più volte affermato anche alla Procura Federale e che le tre mini partite sono state regolarmente disputate. Il sig Fortino ha decisamente negato, inoltre, di aver firmato in bianco la distinta della competizione. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Sig. MAZZITELLI Antonio ammenda di euro 300,00(trecento/00); - al Sig. FORTINO Gennaro ammenda di euro 300,00(trecento/00); - alla Società. POL. REAL COSENZA ammenda di euro 300,00(trecento/00); - alla Società. A.P. VALLECUPO ammenda di euro 300,00(trecento/00).
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