COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.6 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Nausicaa- Paolana del 22.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Ruggieri Rocco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.6 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Nausicaa- Paolana del 22.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Ruggieri Rocco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha accolto il ricorso presentato dalla Società Nausicaa Calcio volto a sanzionare la posizione del calciatore Ruggieri Rocco nella gara in epigrafe, irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflittagli nella precedente stagione nel campionato Juniores. La reclamante si duole argomentando come la squalifica che al Ruggieri residuava dall’ultima giornata di campionato Regionale Juniores 2012-2013 poteva, e quindi doveva, essere scontata, in veste di fuoriquota, nel Campionato Juniores corrente, 2013-.2014, cui la Paolana è iscritta. In via preliminare, inoltre, lamenta l’irritualità della proposizione del ricorso in prime cure, non avendo – la Paolana - ricevuto alcuna raccomandata al proprio recapito ufficiale e poiché non esiste alcuna raccomandata ad essa intestata nell’Ufficio Postale Centrale del Comune di Paola. In merito alla prima lagnanza va rappresentato che risulta allegata al reclamo attestazione dell’invio alla controparte per come disposto dall’art. 46, comma 5, C.G.S.. È, pertanto, destituito di fondamento il primo motivo di gravame. Venendo al merito della questione, ritiene questa Commissione che i principi cardine, alla luce dei quali l’art. 22 C.G.S, vada interpretato, sono quelli dell’effettività della sanzione che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza e quello dell’omogeneità delle competizioni in cui applicarle, che tende a far in modo che la squalifica venga scontata in competizioni tipologicamente corrispondenti a quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella di scontarla nella prima (cronologicamente) gara ufficiale dei campionati delle due categorie in cui il Ruggieri poteva prendere parte e cioè Juniores e Prima squadra (tipologicamente corrispondenti). Nel caso di specie la gara in cui scontare la sanzione non poteva che essere quella di “prima squadra” in epigrafe disputata il 22.9.2013, e non quella juniores Scalea –Paolana dell’8.10.2013, disputata quindi successivamente e tra l’altro dopo la presentazione del reclamo ad opera del Nausicaa. Del resto appare assolutamente palese come, nel momento in cui il tesserato Ruggieri è sceso in campo per disputare la gara contro il Nausicaa, lo stesso non aveva scontato – in nessuna competizione - la sanzione disciplinare comminatagli. La sua presenza in campo ha quindi alterato il risultato della gara. ribadisce come una diversa interpretazione lascerebbe al pieno potere discrezionale della società di appartenenza la scelta delle gare in cui far scontare la sanzione, con l’ulteriore anomalia derivante dal fatto che il calciatore potrebbe, e nel caso di specie, come visto, è avvenuto, disputare gare di prima squadra nonostante la pendenza a suo carico di sanzioni da scontare in gare di competizioni (nel caso che occupa Juniores) omogenee. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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