COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.7 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara gara ReggioMediterranea – Bagnarese del 21.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Trentinelli Salvatore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.7 della Società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara gara ReggioMediterranea - Bagnarese del 21.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Trentinelli Salvatore). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha accolto il ricorso presentato dalla Società Reggiomediterranea volto a sanzionare la posizione del calciatore Trentinelli Salvatore nella gara in epigrafe, irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflittegli nella precedente stagione nel campionato Juniores. La reclamante si duole argomentando come la squalifica del Trentinelli poteva e quindi doveva essere scontata nel Campionato Juniores in quanto calciatore ancora “in quota” per quel Campionato anche nella stagione 2013 -2014 (nello specifico nella gara Taureana – Bagnarese del 15.10.2013) o al più - se volesse applicarsi il principio della prima gara utile a scontarla – in quella di Campionato Promozione 2012-2013 tra le fila della squadra del tempo, la Palmese, nella gara Palmese – Rizziconese del 10.3.2013. Ritiene questa Commissione che le argomentazioni della reclamante non attengano al caso di specie. Difatti l’art. 22, comma 6, C.G.S. in relazione al caso di cui occupa non lascia alcun margine interpretativo ma si presta a lettura univoca e certa. Per come già correttamente riportato in motivazione dal giudice di primo grado, le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società (elemento presente nel caso di specie, essendo ritornato il Trentinelli dalla Palmese alla Bagnarese, sua società di appartenenza), la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società. Naturalmente priva di rilevanza è l’argomentazione secondo cui la sanzione poteva essere scontata nella prima squadra sin dalla scorsa stagione, vertendosi nel caso che occupa di applicazioni di sanzioni residue rivenienti dal campionato precedente. La presenza in campo del Trentinelli, in quanto irregolare, ha quindi alterato il risultato della gara in epigrafe. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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