COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.8 della Società A.S.D. CALCIO SANFERDINANDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.42 del 17.10.2013 (squalifica calciatore PIRROTTINA Rosario per SEI gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.8 della Società A.S.D. CALCIO SANFERDINANDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.42 del 17.10.2013 (squalifica calciatore PIRROTTINA Rosario per SEI gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna la squalifica irrogata in primo grado al calciatore Pirrottina per aver tenuto nei confronti dell’arbitro, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, un comportamento offensivo reiterato a fine gara.
La società sostiene che il calciatore seppur nervoso per l’andamento della gara si sia limitato solo ad una vibrata e animata protesta “condita da qualche epiteto poco riguardoso”.
I fatti per come narrati dal direttore di gara non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata.
I fatti accertati testimoniano di un atteggiamento pervicacemente offensivo del Pirrottina che legittimano la conferma della sanzione irrogata in primo grado.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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