COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PREDIERI 16 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. ANTAL PALLAVICINI avverso inibizione al 10.3.2013 dir.acc.uff. CUSMANI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 13 del 10.10.2013 gara ANTAL PALLAVICINI – VENTURINA del 2.10.2013 L’A.P.D. ANTAL PALLAVICINI, della quale è stata sentita la Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento escludendo che il dir. CUSMANI abbia avuto un comportamento non collaborativi nei confronti dell’arbitro. Tenuto conto del clima di grande delusione e tristezza che si avvertiva al termine della gara, ha solo consigliato al direttore di gara di non entrare nello spogliatoio dei giocatori, al fine di evitare che si creassero momenti di tensione. Riconosce che il dirigente non abbia tenuto un comportamento non corretto nei confronti del direttore di gara a causa della concitazione del momento e della inesperienza del ruolo che in quel momento stava ricoprendo. Chiede una riduzione della sanzione, La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dalla lettura del dettagliato referto arbitrale si rileva che il dir.acc.uff. CUSMAI, al termine della gara, con atteggiamento poco collaborativo, consigliava all’arbitro, per due volte, di non introdursi nello spogliatoio della propria squadra in quanto i giocatori si trovavano già sotto le docce. Inoltre, terminata la gara, sollecitava, con rudezza, la consegna dei documenti dei tesserati; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal dir.acc.uff. CUSAMI possa essere puniyo con una sanzione maggiormente aderente alla condotta messa in atto, tenuto anche conto delle richieste, non del tutto rituali, formulate dall’arbitro, d e l i b e r a - di ridurre al 10.11.2013 la inibizione del dir. acc. uff. CUSMAI ANDREA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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