COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 31.10.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 17.10.2013 (Gara: PEGASO – REAL TUSCOLANO del 13.10.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 31.10.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 15.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI VALERIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67
DEL 17.10.2013
(Gara: PEGASO – REAL TUSCOLANO del 13.10.2013 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione
della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti , il comportamento del calciatore GIANNINI VALERIO va ricondotto ad un
atteggiamento di protesta manifestato con un gesto da censurare, ma senza alcuna connotazione
di violenza, prova ne sia che l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza fisica;
che, pertanto, la sanzione deve essere parzialmente rivisitata;
tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione, ha deliberato di accogliere il reclamo
riducendo la squalifica del calciatore GIANNINI VALERIO al 31.12.2013, come già anticipato sul C.U. n. 76 del 25.10.2013.
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