COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società GORLA MAGGIORE Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 05.10.2013 tra Azzurra Locate / Gorla Maggiore C.U. n. 11 della delegazione di VARESE datato 17.10.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società GORLA MAGGIORE Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 05.10.2013 tra Azzurra Locate / Gorla Maggiore C.U. n. 11 della delegazione di VARESE datato 17.10.2013. La società GORLA MAGGIORE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico del giocatore CAVALLI Luca fino al 10.02.2014, lamentando che il calciatore si sarebbe limitato a dimostrare il proprio disappunto al direttore di gara senza porre in essere atteggiamenti irriguardosi, e chiedeva pertanto una riduzione di detta sanzione.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva che dal referto di gara – fonte privilegiata e primaria di prova – emerge chiaramente che il giocatore CAVALLI Luca, a seguito dell’espulsione per aver proferito un’espressione blasfema, tentava di colpire l’arbitro con dei calci senza tuttavia riuscirci per la distanza che li divideva. Questa Commissione ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore sia da qualificarsi quale atteggiamento estremamente aggressivo e non certo violento nei confronti del direttore di gara e per tale ragione giustifica una lieve mitigazione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE La sanzione comminata al calciatore CAVALLI Luca fino al 31.12.2013 e dispone l’accredito della tassa se già versata.
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